CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21147
Accertamento fiscale – Maggior reddito della società – Cartella di pagamento
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate, dopo aver accertato un maggior reddito della società, emetteva avviso di accertamento, con riferimento all’anno 2002, sia nei confronti della società P. di P. P. e R. s.n.c., sia nei confronti della socia al 25 % S.M., la quale non impugnava l’avviso di accertamento. Successivamente veniva emessa cartella di pagamento, per la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente.
2. La contribuente impugnava la cartella di pagamento, sia per omessa notifica dell’avviso di accertamento, sia riproducendo le stesse ragioni di impugnazione proposte dalla società.
3. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, in quanto era già stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
4. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, evidenziando che l’avviso di accertamento alla socia era stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che però l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato annullato con sentenze di primo e secondo grado, che l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere allo sgravio ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 546/1992.
5. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
6. Restava intimata la contribuente.
7. La Procura Generale depositava parere scritto, concludendo per l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, in quanto l’avviso di accertamento notificato alla contribuente non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. La Commissione regionale ha annullato la cartella di pagamento notificata alla socia sulla base del solo esito favorevole alla società in primo ed in secondo grado proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento alla stessa notificato.
2. In subordine, con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”in quanto la Commissione regionale avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa dell’esito definitivo del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
2.1.Tali motivi, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
2.2.Invero, il giudizio proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento nei confronti della stessa è stato annullato dalla Commissione regionale, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 23221 del 2013).
Il ricorso per cassazione (proc. 13594/2008) era stato presentato dalla Agenzia delle entrate nei confronti della P. F.Ili di M., M. e V. P. s.n.c., nonché in proprio nei confronti di P. P. e M.S..
2.3.Si premette che, nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del Collegio giudicante e tale esercizio del potere ufficioso non comporta violazione del diritto di difesa delle parti perché esse sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato (Cass.Civ., 15 aprile 2011, n. 8614).
2.4.Pertanto, in base alla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione (sentenza 4 giugno 2008, n. 14815) la sentenza passata in giudicato in ordine all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di persone spiega efficacia anche nei confronti dei soci che, pur avendo partecipato al giudizio in qualità di litisconsorti necessari, non hanno impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti. Infatti, la Suprema Corte, nella pronuncia a sezioni unite, ha affermato che “quanto agli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati, vale la regola già ricordata della non autonoma impugnabilità (art. 14, comma 6, d.lgs. 546/1992) e della opponibilità all’amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della irripetibilità di quanto pagato” (cfr. pagina 46 della motivazione).
Si è anche affermato nella decisione a sezioni unite che “il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve far ritenere che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all’ufficio (nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi alla riscossione” (cfr. pagina 34 della motivazione).
Pertanto, il venir meno dell’avviso di accertamento nei confronti della società di persone, comporta l’annullamento anche della cartella di pagamento emessa nei confronti della socia illimitatamente responsabile.
3. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività da parte della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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