CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21149
Tassazione di una minusvalenza -Transazione mai prodotta – Onere del contribuente di fornire la prova dei fatti
Rilevato
che la contribuente ha impugnato la ripresa a tassazione di una minusvalenza per l’anno 2003 conseguente ad una transazione intercorsa fra l’Ospedale San Camillo di Roma e la CI, con cui erano stati rivisti al ribasso agli importi di un appalto, con particolare riguardo proprio alle opere ed impianti realizzati dalla contribuente, in qualità di sub appaltatore di CI;
che la CTP accoglieva il ricorso, l’Ufficio interponeva appello e la CTR riformava la sentenza, argomentando che la transazione intercorsa fra Ospedale San Camillo e CI non fosse mai stata prodotta, né esibita, mentre al contrario era prodotta una scrittura privata fra CI e la ricorrente, priva di data certa, non registrata e non contenente plausibili ragioni per la rilevante remissione del debito operato dalla ricorrente nei confronti di CI e portato poi in deduzione;
che, più in particolare, la CTR ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, perché a fronte di un importo fatturato per lavori in £.401.707.100, la contribuente ha accettato l’esigua somma di €.7.787,00, portando in deduzione come perdita il rimanente, senza essere in grado di dimostrare le ragioni di tale discrepanza, in spregio ai principi fiscali che pongono in capo al contribuente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità con elementi certi e precisi ad attestazione dell’effettività della perdita;
che insorge la contribuente affidandosi ad unico motivo di doglianza;
che si è costituita con memoria l’Amministrazione finanziaria;
Considerato
che con unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge degli articoli 6, comma quarto, I. 212/2000; art. 18, comma secondo, I. n. 241/1990; art. 66, comma terzo, d.P.R. 917/1986, in parametro all’art. 360, comma primo, n. 3 del cod. proc. civ.;
che, in particolare, si lamenta come la transazione fra Ospedale San Camillo e CI non esibita dalla contribuente, avesse per parte una Pubblica Amministrazione, nella cui disponibilità essa transazione si trovava e a cui l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto chiederla;
che, in altri termini, si contesta la sentenza impugnata, ove ha stigmatizzato il mancato assolvimento di onere probatorio in capo al contribuente per non aver saputo produrre un documento già in possesso di altra P.A. e, quindi, che non doveva essere richiesto al contribuente, in ossequio ai disposti delle richiamate fonti normative;
che il motivo appare qui prospettato per la prima volta e non assolve i requisiti di autosufficienza richiesti dalla norma e descritti da questa Corte (Cass. S.U. n. 877/2012);
che, in ogni caso, il motivo non attinge l’ulteriore ratio della decisione laddove la CTR motiva che la documentazione offerta dalla contribuente (sulla quale grava l’onere di dimostrare la deducibilità di costi) non è idonea allo scopo;
che pertanto il motivo di impugnazione è inammissibile ed il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile, condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Avvocatura dello Stato che liquida in €.quattromila oltre a spese prenotate a debito.