CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21150
Accertamento – Reddito d’impresa – Rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate
Rilevato che
la M.S. S.r.l. ricorre avverso la sentenza n. 158/5/10, depositata in data 26/4/2010, con la quale la CTR della Campania, sez.dist. di Salerno in riforma della pronuncia resa dal giudice di prime cure, ha confermato l’avviso di accertamento n. REQ030101544, avente ad oggetto la rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate sul reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2003, con elevazione della perdita dichiarata di euro 32.249,00 in un utile di euro 166.899,00;
avverso tale pronuncia, ricorre per Cassazione la M.S. S.r.l., affidandosi a tre motivi;
l’Agenzia delle Entrate difende con controricorso.
Considerato che
1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza resa dal giudice di secondo grado;
2. con il secondo motivo viene lamentata in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 62, del d.lgs. n. 546 del 1992;
3. con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360, n.5. c.p.c., sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata;
4. con il quarto motivo viene lamentata in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 62, del d.lgs. n. 546 del 1992;
5. il ricorso s’appalesa infondato alla stregua delle considerazioni che seguono;
5.1. va data precedenza nella trattazione, per ragioni di ordine pregiudiziale, al secondo e quarto motivo in quanto connessi;
6. con tali mezzi di gravame, articolati sotto un duplice profilo, parte ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la pronuncia di secondo grado: a) per non aver rilevato la stessa che, sui rilievi contenuti nei punti nn. 3, 4 e 5 dell’atto impositivo si era formato il giudicato, non essendo gli stessi, oggetto, del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate; b) per avere la CTR, accomunando i rilievi contenuti nei punti da 3 a 9 dell’atto impositivo, ampliato il thema decidendum in violazione dell’art. 112 c.p.c.;
7. la censure s’appalesano infondate;
8. premesso che entrambe attengono agli ambiti della “causa petendi” e per quanto concerne il profilo di cui al punto a) al “petitum” dedotto in giudizio;
9. va rilevato che, come noto, il vizio di extra od ultra petizione ricorre, soltanto, quando la decisione non corrisponda alla domanda o alla eccezione, o statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti (Cass. Sent. n. 727 del 1973), e che il giudicato, parimenti, non risulti perimetrato sulla base delle domande ed eccezioni prospettate dalle parti in causa;
10. nel caso che occupa, appare evidente come la CTR si sia pronunciata sui rilievi dell’atto impositivo di cui ai punti da 3 a 9, in ragione delle domande ed eccezioni dedotte dall’Agenzia delle Entrate con il gravame principale e dall’attuale ricorrente con l’appello incidentale, di conseguenza, entrambe le censure risultano inconferenti;
11. il primo ed il terzo motivo vanno, parimenti, esaminati congiuntamente in quanto connessi, avendo ad oggetto, entrambi, censure rivolte al plesso motivazionale della pronuncia emessa dalla CTR;
12. tali censure, non appaiono fondate, atteso che la CTR con argomentazioni approfondite, esaustive, ed intrinsecamente coerenti sia in ordine alla deduzione dei canoni di locazione (aventi ad oggetto apparecchiature elettromedicali), di cui all’art. 102, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, sia in relazione alle spese per viaggi e soggiorni, congressi, convegni e trasferte dei collaboratori della M.S. S.r.l., ha negato la ricorrenza degli elementi di fatto utili a legittimare la deduzione dei costi richiesta dal contribuente;
13. a fronte di ciò, parte ricorrente si limita ad esprimere un generale dissenso dalle valutazioni offerte dal giudice del merito, come per le spese ritenute dalla CTR non sostenute da idonea documentazione, utile ad integrare la prova della inerenza dei costi all’attività aziendale, od a proporre una rivalutazione in punto di fatto, di quanto stimato dalla CTR in riferimento alla natura delle apparecchiature elettromedicali;
14. ciò conduce a ritenere inammissibili i suddetti motivi di ricorso, in quanto al di là della rispettiva intestazione formale, nella sostanza esprimono un dissenso valutativo dalle risultanze di causa ed invocano, quindi, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;
15. infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.;
16. invero, diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 6064/2008);
17. per quanto precede, il ricorso va dunque rigettato, e le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro in euro 4000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
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