CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21158
Malattia professionale – Visita di revisione – Aggravamento della percentuale di inabilità
Ritenuto che
G.L.F. chiese al Tribunale Giudice del lavoro di Messina di accertare l’aggravamento (nella misura del 40%) dei postumi conseguenti alla ipoacusia professionale di cui soffriva e la revisione della rendita che era stata costituita, su denuncia di malattia del 6 novembre 1987, sulla base riconoscimento dell’inabilità del 15%, confermato, a seguito di visita di revisione disposta dall’INAIL, con comunicazione del 9 febbraio 1999;
il Tribunale di Messina, espletata consulenza tecnica di ufficio, rigettò la domanda; la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 232 del 2012, ha accolto l’appello riconoscendo una inabilità del 37% dalla data della domanda amministrativa; l’INAIL ricorre per cassazione con quattro motivi;
G.L.F. resiste con controricorso;
Considerato che
con il primo motivo l’INAIL lamenta la nullità della sentenza per contrasto nella motivazione e tra motivazione e dispositivo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), laddove era stata fissata la decorrenza dell’aggravamento, nella misura del 37%, dalla data della domanda amministrativa quando lo stesso ricorrente aveva affermato di aver proposto in data 4 giugno 1998 domanda in sede amministrativa tesa al riconoscimento dell’aggravamento della percentuale di inabilità riferita alla rendita per ipoacusia professionale denunciata il 6 novembre 1987, cui era seguito il ricorso giudiziario depositato il 23 maggio 2000 e che dalla relazione di c.t.u., espletata in grado d’appello e riportata adesivamente in parte qua anche nella motivazione della sentenza, era emerso che il grado di inabilità del 37% si collocava in via presuntiva nel mese di gennaio 2002;
con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 (art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.), con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, e con il quarto motivo l’omessa motivazione in relazione al punto decisivo della decorrenza dell’aggravamento;
il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri;
il ricorso è manifestamente fondato;
in relazione a quanto prospettato da parte ricorrente, deve osservarsi come secondo l’orientamento costante di questa Corte il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza, quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto dalla statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione; tale vizio non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.» (Cass., Sez. V del 30 dicembre 2015, n. 26077; n. 5938 del 2018);
nella specie risulta evidente la sussistenza del denunciato vizio, atteso che, mentre nella motivazione si mostra totale adesione alle considerazioni del c.t.u., che aveva collegato l’aggravamento della malattia professionale all’epoca di cessazione dell’attività lavorativa (gennaio 2002), con la conseguenza che il danno indennizzabile INAIL viene riconosciuto nella misura del 37% a far data dal gennaio 2002, la pronuncia sugli accessori del credito viene riferita alla data di presentazione della domanda amministrativa ed il dispositivo contiene il riconoscimento del diritto alla corresponsione della rendita in misura del 37% con decorrenza dalla domanda di aggravamento;
appare, dunque, evidente che a fronte della insanabile contraddizione sopra ricordata alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, accolto mentre gli altri motivi restano assorbiti;
previa cassazione dell’impugnata sentenza, la causa va rinviata avanti alla Corte d’appello di Messina per il rinnovato scrutinio a mente dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ., in diversa composizione, che provvederà a liquidare la corrispondente prestazione economica ed a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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