CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2020, n. 17610
Contributi dovuti alla Gestione separata – Prescrizione – Accertamento dell’obbligazione contributiva – Diritto alla riscossione esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi – Non sussiste
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 27.5.2015, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell’INPS per contributi dovuti da C.S. alla Gestione separata nell’anno 2004;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che C.S. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 2, comma 1, d.P.R. n. 322/1998, 36-bis, comma 2°, lett. f), e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all’accertamento dell’obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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