CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23381
Tributi – Redditi di impresa – Deducibilità dei costi – Requisito di inerenza – Correlazione tra costo ed attività di impresa, non tra costo e ricavo
Fatti di causa
F.C. quale socio e legale rappresentante della F.T. e Figli di F.C. s.n.c., nonché i soci F.G., F.M., F.L. e F.M., proponevano appello avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Verona aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, tenuto conto dell’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli in generale, svolta dalla società, aveva ritenuto non inerente il costo sostenuto dalla società medesima per la realizzazione di un impianto di calcetto, recuperando a reddito per l’anno d’imposta 2008, l’ammortamento dedotto di Euro 1.758,00.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, Sezione staccata di Verona, con sentenza n. 62/15/13, depositata il 20.5.2013, confermava la decisione impugnata in quanto, tenuto conto dell’attività svolta dalla società, i costi sostenuti per la realizzazione del campo di calcetto non potevano essere considerati inerenti all’attività d’impresa.
Avverso tale decisione la società e i singoli soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 109, co. 2 lett. b) e co. 5, d.P.R. 917/1986, degli artt. 3, co 2 n. 1, 4, co. 2 n. 1, 6 e 19 d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ritenendo che i costi sostenuti per la realizzazione di un impianto sportivo (campo di calcetto e bar) avevano incrementato il valore dei beni immobili pertinenti e strumentali della società ricorrente; che inoltre la concessione in locazione dell’impianto sportivo anzidetto costituiva esercizio di attività d’impresa ed il relativo canone provento rilevante, sia ai fini delle imposte dirette, che dell’Iva; imposte la cui esigibilità si verificava al maturare dei singoli canoni.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui va dato ulteriore seguito, «in tema di redditi d’impresa, il requisito dell’inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all’attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi». Non può tuttavia affermarsi che l’inerenza, qualunque valore ad essa voglia attribuirsi, sussista ogni qual volta i costi siano riferibili a qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all’oggetto dell’impresa. L’impiego del criterio utilitaristico non giova, infatti, alla corretta esegesi della nozione di inerenza, in quanto il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all’elemento dell’utilità, essendo configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all’attività d’impresa. Viceversa, l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo. In questo quadro concettuale, occorre precisare che l’evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all’imposta sui redditi e dell’Iva non può giustificarsi identificando l’inerenza con la sproporzione o l’incongruità dei costi; si è già visto, infatti, che l’inerenza si risolve in un giudizio qualitativo, non quantitativo, e non si ricollega all’art. 109, 5° comma, TUIR, ma è strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d’impresa (costante, in tal senso, la giurisprudenza: Cass. Sez. 5, 12/11/2019, n. 29179; Sez. 5, 11/01/2018, n. 450; Sez. 5, 16/04/2017, n. 10269 e, da ultimo, Sez. 5, 01/04/2021, n. 9073).
Ciò posto, va riaffermato l’indirizzo di questa Corte (v. Sez. 5, 20/11/2020, n. 26474), secondo cui, in tema di deducibilità dei costi, l’inerenza deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.
Il requisito dell’inerenza, ai fini della deducibilità dei costi prevista dagli artt. 109 T.U.I.R. e 19 d.P.R. 633 del 1972 (ai fini Iva), si ritiene, infatti, soddisfatto soltanto se vi sia un nesso immediato e diretto tra l’acquisto di un bene o la prestazione di un servizio e l’oggetto dell’impresa, e, comunque, se le operazioni di cui si reclama la deducibilità siano strettamente connessi con le finalità imprenditoriali: connessione intesa nel senso della funzionalità all’oggetto sociale formalizzato nello statuto (Cass. Sez. 5, 20/11/2020, n. 26474; Sez. 5, 30/05/2018, n. 13588).
Nel caso di specie, la Commissione regionale, facendo buon governo della nozione d’inerenza, con apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che in assenza di un preciso riferimento con l’oggetto sociale sarebbe stato onere dei contribuenti dimostrare che, comunque, l’attività avesse determinato ricavi per l’impresa, mentre solo a distanza di alcuni anni dall’accertamento era emersa la concessione in locazione dell’impianto sportivo ad altra società.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i contribuenti al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate che liquida in 2.300,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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