CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23384 – Può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività, il fatto che l’attività economica non sia stata posta in essere a causa della impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento dell’attività, a causa della protrazione dei lavori di realizzazione o di ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, qualora il contribuente dimostri che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipesi da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà