CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23385
Tarsu – Alberghi – Avviso di pagamento – Impugnazione – Imposizione di tariffe superiori alle altre utenze
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;
1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di pagamento TARSU per l’anno 2009 contestato per l’imposizione agli alberghi di tariffe superiori alle altre utenze. Il ricorso era rigettato in primo grado e in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso il Comune;
2. Con il primo motivo la società contribuente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 68 e 69, d.lgs. n. 507 del 1993 avendo il giudicante omesso di rilevare l’illegittimità della determinazione di una tariffa TARSU superiore per le strutture alberghiere;
3. Il motivo non è fondato sulla base del costante orientamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica» (Cass. n. 16175 del 2016; Cass. n. 22522 del 2017, relativa al medesimo ente locale). Risulta di conseguenza assorbito il terzo motivo, con cui si contesta che sia un dato di comune esperienza la maggiore produttività di rifiuti di una struttura alberghiera rispetto ad una casa di abitazione;
4. Resta da considerare il secondo motivo con il quale si contesta la competenza del Sindaco in tema di tariffe TARSU. Si tratta di una censura infondata sulla base dell’orientamento già assunto dalla giurisprudenza di questa Corte la quale, proprio con riferimento sai comuni siciliani, ha stabilito che «In tema di TARSU, la rideterminazione annuale della tariffa, nei Comuni della Regione Sicilia, spetta non al consiglio comunale, bensì al Sindaco, stante la generale e residuale competenza di tale organo quando nessuna disposizione dello statuto dell’ente locale assegni l’attribuzione in parola alla giunta municipale» (Cass. n. 28050 del 2019);
5. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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