CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23391
Tributi – Accertamento catastale – Classamento – Attribuzione della categoria A7 – Disponibilità di un giardino
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 694 del 9.4.2018, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a P.Z. ed a G.B. (in esito a denuncia di variazione Docfa 5.12.2013 di ampliamento-frazionamento-fusione) per riclassificazione catastale ed attribuzione di rendita di un immobile in loro proprietà, sito in Comune di San Giuliano Terme (da A2, abitazione civile, cl.2, consistenza vani 12,5, in A7, abitazione in villino, ci. U, consistenza vani 12,5).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
– in sede di presentazione Docfa (quadro D) era stata precisata dal tecnico dei contribuenti l’esistenza di un resede/giardino, non posto però a servizio esclusivo della unità immobiliare censita, perché costituente “bene comune non censito (BCNC)”‘ in quanto condiviso con altra unità immobiliare residenziale e con un garage;
– questa circostanza comportava la corretta attribuzione della categoria A2, dal momento che “per classificare una unità immobiliare in A7 è necessario che disponga di un ‘resede ad uso esclusivo’, circostanza che nel caso di specie non appare realizzarsi (…)”.
Resistono con controricorso i contribuenti.
2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art.360, co.1, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.1, 8, 9 e 10 Rdl 652/1939, nonché artt.6, 7 segg. dpr 1142/1949. Per avere la commissione tributaria regionale subordinato l’attribuzione della categoria A7 all’esistenza di un “giardino ad uso esclusivo”‘, nonostante che l’esclusività del giardino non fosse a tal fine richiesta dalla normativa di riferimento e, in particolare, dalla Circolare 14 marzo 1992 n. 5 . Nel caso di specie l’immobile – dislocato su più piani e già in passato classificato in categoria A7 come villino – era pacificamente dotato di un giardino (inizialmente non rappresentato nella resa grafica del compendio), anche se divenuto di uso comune, per effetto di frazionamento e fusione, con altra unità immobiliare autonomamente censita.
2.2 Il motivo è fondato.
Com’è noto, i criteri di classificazione delle unità immobiliari non sono contenuti, allo stato, in un corpo normativo organico, rispondendo invece – seppure nell’ambito della su citata disciplina generale di risalente matrice legislativa – ad una frammentaria disciplina regolamentare di natura amministrativa.
Questa realtà è stata già da tempo posta in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. 2709/14) la quale ha comunque posto in luce la validità e la riconoscibilità legale di un siffatto sistema, con conseguente rilevanza, in particolare, delle disposizioni secondarie e delle circolari emesse in materia dall’amministrazione finanziaria e del catasto.
Ai fini di causa rilevano segnatamente la Circolare n. 5/92 della Direzione Generale del Catasto (richiamata anche dalla menzionata pronuncia della S.C.) e la Nota del Ministero delle Finanze 4 maggio 1994, n. c-1/1022.
Secondo la prima (nota 5): “Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Le unità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall’Ufficio in sede di classamento automatico per l’attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei prospetti 9).”
Per la seconda: “Categoria A/7 (abitazioni in villino) – Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche (del villino), nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree cortilizie a giardino”.
Orbene, nessuna di queste previsioni richiede che la corte o giardino – che pure debbono necessariamente sussistere quale elemento differenziatore di ville (A8) e villini (A7) rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile A2 – debbano essere asservite ad uso esclusivo dell’immobile abitativo da censire.
Pertanto, se l’esistenza di un giardino riservato ne legittima la rilevanza catastale come dipendenza ad uso esclusivo, la presenza di un giardino ad uso comune con altre unità abitative ne giustifica in effetti l’iscrizione come “bene comune non censito (BCNC)”, ma ciò di per sé non preclude, nel concorso di tutte le altre caratteristiche tipologiche, l’inserimento del bene nella categoria A7 “villino”. E’ dunque erronea in diritto, nella sua assolutezza, la su riportata affermazione della CTR, secondo cui la presenza di un resede “ad uso esclusivo” costituirebbe requisito indefettibile per classificare in A7 l’unità immobiliare.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che l’immobile fosse dotato ab origine di un resede-giardino, anche se successivamente posto ad uso comune con altra unità abitativa riscontrata con la richiamata procedura Docfa di ampliamento-frazionamento e fusione.
In base a quanto finora osservato, il solo sopravvenire di una fruizione comune con altra unità immobiliare non consentiva di escludere la qualificazione del bene in A7, con sua conseguente inclusione nella categoria della civile abitazione A2, come proposta dalle parti private.
Va infine osservato come – diversamente da quanto vorrebbero i controricorrenti – quest’ultima classificazione non potesse trovare sostegno e legittimazione neppure nelle indicazioni di compilazione della Docfa fornite dalla stessa amministrazione, dal momento che il regime catastale rileva obiettivamente nell’ambito di non disponibili criteri generali ed uniformi di classificazione e che, per altro verso, la sola indicazione di inserimento del giardino tra i beni comuni non censibili non ostava di per sé, come detto, all’inclusione nella categoria A7.
Ne segue dunque la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la pronuncia nel merito ex articolo 384 cpc, mediante rigetto del ricorso introduttivo della parte privata.
Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della parte privata;
compensa le spese dell’intero giudizio.
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