CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10042
Tributi – Contenzioso tributario – Compensazione delle spese del giudizio di merito – Motivi correlati alla natura della controversia – Illegittimità – Necessarie gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione
Ritenuto in fatto
La T.A. Srl, con sede legale in Renate, esercente attività di profilatura, trafilatura e fusione di acciaio e altri metalli, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che ha depositato atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia (in seguito: CTR) sopra indicata che, in riforma della sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, pur affermando il diritto della società allo sgravio parziale di una cartella di pagamento, aveva però compensato le spese, in presenza di giustificati motivi correlati alla natura della controversia.
Considerato in diritto
1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 comma 2, e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c. 1, n. 3 del c.p.c.) e, in via subordinata, secondo motivo: omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5 del c.p.c.).».
La ricorrente lamenta che la sentenza della CTR, nell’accogliere l’appello della società, ha erroneamente compensato le spese processuali sulla base di: «giustificati motivi correlati alla natura della controversia», quando, ai sensi delle norme appena richiamate, la compensazione delle spese era consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare in motivazione.
1.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, introdotta dall’art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 4/07/2009), l’accoglimento dell’appello doveva comportare anche la liquidazione delle spese del grado a favore della contribuente, quale parte vittoriosa, in assenza di: «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione», idonee a giustificare la compensazione delle spese.
Pertanto, è viziata da un errore di diritto la decisione della CTR che, con una motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, ha compensato le spese per: «giustificati motivi correlati alla natura della controversia».
S’intendere dare continuità al consolidato orientamento della Corte, secondo cui: «In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’Iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. 25/09/2017, n. 22310).
2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza limitatamente al punto relativo alla compensazione delle spese ed il rinvio alla CTR, in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza limitatamente al punto relativo alla compensazione delle spese e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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