CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8163 – Il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione e di inconfigurabilità di una cessione negoziale, quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente