CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2019, n. 34467 – Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto o passaggio del giudizio precedente lo abbia fatto – Incarichi dirigenziali vanno conferiti dalla Giunta Regionale