CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29520
Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Controllo automatizzato della dichiarazione – Obbligo di comunicazione preventiva – Esclusione
Rilevato che
– La s.r.l. G.I., società incorporante la G. s.r.l. proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per Irpeg, Irap ed Iva in relazione all’anno di imposta 2003, deducendo la illegittimità e nullità dell’atto impositivo per assenza della comunicazione contenente l’invito a fornire i necessari chiarimenti ai sensi dell’art. 6 della legge 27.7.2000 n. 212.
– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, nel frattempo costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo riteneva la fondatezza del ricorso con conseguente accoglimento dello stesso.
– Decidendo sull’appello proposto dall’Ufficio, in contraddittorio con la contribuente, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame sul rilievo che l’obbligo di invitare la parte a fornire in chiarimenti necessari e a produrre i documenti mancanti sussiste quando – a seguito della liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni – siano riscontrate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nella specie – per come si legge nella sentenza della CTR – “le somme iscritte a ruolo, a seguito di controllo automatizzato ex DPR 600/73, art. 36-bis, e DPR 633/72, art. 54-bis, sono state determinate nella misura esposta in dichiarazione, non risultando che erano state riscontrate difformità tra i dati forniti dalla contribuente e quelli desunti dall’Ufficio, ma avendo gli esiti della liquidazione messo in evidenza soltanto omessi o ritardati versamenti, omissioni e ritardi che la stessa contribuente non ha disconosciuto”.
– Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato ad un motivo.
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che
– Il motivo di cui consta il ricorso reca: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis DPR 600/73, dell’art. 54 bis DPR 633/72, nonché dell’art. 6, comma 5 Legge 212/2000 (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.).
– Assume la ricorrente che – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR – l’invio del c. d. avviso bonario è un adempimento obbligatorio e inderogabile la cui inosservanza inficia la successiva iscrizione a ruolo.
– Il ricorso non è fondato.
– Sulla questione si è ormai formato, e consolidato, un orientamento giurisprudenziale, al quale ritiene il collegio di dare seguito con la presente decisione. Nella fattispecie, il debito non è controverso; è stato lo stesso contribuente a procedere alla autoliquidazione dell’imposta; non sussistono le condizioni di obiettiva incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione previsti dalla normativa fiscale per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 6 comma 5 legge 212/2000; la pretesa fiscale per cui è causa è costituita dalla imposta come sopra determinata, il cui pagamento omesso ovvero ritardato ha giustificato la successiva iscrizione a ruolo; la CTR, invero, ha accertato che non “erano state riscontrate difformità tra i dati forniti dalla contribuente e quelli desunti dall’ufficio”, con la conseguenza che sono stati iscritti a ruolo i soli tributi riconosciuti come dovuti dalla contribuente, la quale ne aveva omesso il pagamento, senza che fosse necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.
– Con riferimento specifico, poi, al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, legge 212/2000, si evidenzia che esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del DPR 29.9.1973 n. 600, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non è dato rinvenire nella specie (di recente, cass. n. 33344 del 2019).
– Le considerazioni esposte spiegano altresì perché è da giudicare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente con riguardo alla necessità che il c.d. avviso bonario debba, in ogni caso, essere notificato a parte contribuente e non solamente in caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
– Conclusivamente il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.