CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29571
Riconoscimento di mansioni superiori – Risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento – Comparazione tra le mansioni effettivamente svolte – Requisiti tipici della declaratoria contrattuale professionale
Rilevato che
la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da D.A. nei confronti di I.R. s.p.a., volta al riconoscimento di mansioni superiori conseguenti all’esercizio delle funzioni di responsabile dell’Ufficio C.G.S.G. s.p.a. a partire dall’11/1/2004, e al risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento intervenuto a seguito dell’incorporazione di S.G. in I. ed al conseguente esautoramento dell’ufficio a partire dal 29/1/2009;
la Corte rilevava che l’analisi del compendio istruttorio, documentale e orale, induceva a escludere i connotati per l’inquadramento professionale del dipendente nella categoria 1 del contratto energia e petroli, dallo stesso rivendicata;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D. sulla base di due motivi;
I.R. s.p.a. ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno prodotto memorie;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato che
con il primo motivo il ricorrente deduce falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9, 10 e 16 del CCNL energia e petrolio 2002/2006, anche in relazione ai principi della giurisprudenza di legittimità, e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.;
rileva che la Corte ha ritenuto che, ai fini dell’inquadramento, il c.d. ruolo professionale in forma sintetica previsto nel CCNL energia e petrolio, quale definizione descrittiva del livello professionale, non prevale ma recede al cospetto delle declaratorie contrattuali, le quali conservano un ruolo preminente per definire l’inquadramento, e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato la prevalenza delle figure professionali specifiche rispetto alle declaratorie definitorie astratte, oltre ad avere male interpretato la testimonianza resa dal teste Cusimano e avere omesso di considerare la circostanza relativa a quanto accaduto in occasione di una verifica fiscale in cui il ricorrente aveva ricevuto dall’amministratore delegato specifica delega;
con ulteriore censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 4, dell’art. 111 Cost. c. 6, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c. n. 4, nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, osservando che la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della dequalificazione partendo dal presupposto che dovesse sussistere una valutazione peggiorativa da compiere rispetto al profilo professionale di appartenenza, ancorché avesse contestualmente dichiarato, nello stesso testo della decisione, che il profilo di analista contabile non rientrava nella qualifica posseduta dal ricorrente (seconda categoria) ma in quella inferiore (terza), con ciò realizzando un’anomalia motivazionale integrante un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
il primo motivo è infondato nella prima parte e inammissibile nella seconda;
infondato dal momento che la Corte territoriale ha correttamente effettuato una comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal D., come risultanti dall’istruttoria, e i requisiti tipici della declaratoria contrattuale professionale della qualifica posseduta, sicché la pretesa erroneità della decisione in ragione del termine “responsabile” contenuto nella declaratoria sintetica, si svuota di rilevanza alla luce dei chiarimenti forniti al riguardo dalla Corte territoriale, in forza dei quali la definizione del ruolo sintetico di Responsabile, pur se “potenzialmente rientrante nella cat. 1 dell’Area business, vendita e trasporto gas, non esaurisce, a dispetto del nome iuris utilizzato, il valore della specifica funzione, la cui caratura professionale si risolve e si chiarisce nel giudizio di comparazione e sussunzione delle mansioni svolte all’interno delle declaratorie contrattuali in parola”, valorizzando, inoltre, la Corte la descrizione delle mansioni come contenuta nel documento denominato “Bilancio di esercizio e Reporting Statutory di Gruppo”, che individua un ruolo di soggetto preposto alla registrazione dei flussi contabili e alla “riconciliazione” dei saldi provenienti dai diversi uffici che ben si attaglia alla descrizione dell’operato del D. quale responsabile del COGE della S.G., sicché l’enunciazione censurata circa la prevalenza delle specifiche declaratorie contrattuali sul c.d. ruolo professionale in forma sintetica appare superflua e priva di rilevanza nel ragionamento complessivo;
inammissibile, nella seconda parte, perché la censura attiene a questioni di fatto (valutazione di una testimonianza) e perché individua vizio di motivazione non censurabile in sede di legittimità, peraltro in ipotesi di doppia conforme in fatto (Cass. n. 26774 del 22/12/2016);
il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l’iter motivazionale, per quanto rilevato in precedenza, esiste ed è ben comprensibile, non evidenziandosi profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, avuto riguardo all’ambito de sindacato di legittimità sulla motivazione, che resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.