CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29573

Omissioni contributive – Avviso di addebito – Notifica – Termine di prescrizione quinquennale – Interruzione

Rilevato che

Il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione proposta da P.S. avverso l’avviso di addebito notificato al predetto in relazione a omissioni contributive relative all’anno 2008, ritenendo prescritto il credito contributivo azionato per la prima volta sette anni dopo l’insorgenza del medesimo;

la Corte d’appello, in riforma della sentenza, rigettava l’opposizione rilevando che l’Agenzia delle Entrate, con il proprio accertamento notificato l’11/12/2013, aveva interrotto il termine di prescrizione quinquennale e che, pertanto, lo stesso non poteva ritenersi decorso alla data della notifica dell’avviso di addebito;

avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione P.S. sulla base di unico motivo;

l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.;

Considerato che

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c., osservando che, diversamente che per quanto accade in caso di accertamento ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73, cui sottende il ruolo, sostanzialmente un mandato a riscuotere il dovuto, l’Agenzia delle Entrate non ha il potere, tipico del titolare della pretesa, di esigere il pagamento dei contributi e non agisce, alla stregua del creditore, in modo che l’avviso di accertamento valga a interrompere i termini prescrizionali, quale atto compiuto da un soggetto non diverso dal titolare del credito: per l’effetto, nel caso in disamina l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può qualificarsi quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., dovendo quest’ultimo contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione di adempimento;

ai fini della soluzione della questione sottoposta all’attenzione della Corte va richiamato in questa sede il principio espresso da Cass. n. 17769 del 2015 (“In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, I’ Agenzia delle entrate svolge, a norma dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’ INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’ Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’ INPS“);

trattasi di arresto cui il Collegio intende dare continuità, non potendo logicamente sostenersi, e ciò a prescindere dalla circostanza che si versi in tema di accertamento ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73, che, a seguito dell’attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l’Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all’art. 2943 c.c. (nel senso dell’ efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato la debenza di contributi a percentuale si veda Cass. n. 13463 del 29/05/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedere in ordine alle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.