CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4764
Tributi – Contenzioso tributario – Spese di lite – Compensazione – Soccombenza totale della parte in primo e secondo grado – Illegittimità
Rilevato che
1. O.A. srl e i due soci P.A. e Z.E. proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento II.DD. e IVA 2010 nella parte in cui l’Agenzia operava una ricostruzione di maggiori ricavi recuperati ad imposta nei confronti della società e, per trasparenza, nei confronti dei soci.
2. La Commissione Provinciale di Varese accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale della Lombardia rigettava l’appello confermando l’impugnata sentenza e compensava tra le parti le spese.
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che
1. Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, d.lgs. n. 546 del 1992 e 91 cod. proc. civ., per aver la CTR compensato le spese di lite nonostante la soccombenza totale in primo e secondo grado dell’Agenzia;
2. Il motivo è fondato.
2.1. Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <<gravi ed eccezionali ragioni>>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n.16518 del 2019);
2.2. Nel caso di specie, rigettato l’appello dell’Agenzia, la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: «Si rinvengono nondimeno i presupposti per derogare alla regola di riparto poc’anzi richiamata. Depongono in tal senso la complessità della verifica, per la tipologia dei prodotti da considerare, e l’esito di primo grado, che ha deciso su un profilo indicato nel ricorso introduttivo e che in questa sede si è ritenuto invece di disattendere in conformità alle conclusioni dell’Ufficio, sicché a una lettura d’insieme la compensazione delle spese appare esito del tutto coerente alla vicenda processuale».
2.3. Con riferimento al primo profilo individuato nella <<complessità della verifica>> va rilevato che questa Corte ha avuto modo di precisare che <<Tale motivazione deve ritenersi meramente apparente, anzitutto perché è del tutto inidonea a consentire l’individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l’esercizio del potere di compensare le spese di lite, consentito dall’art. 92 cod. proc. civ. (nella versione qui applicabile) solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. In secondo luogo, perché la “complessità” e la “pluralità” delle questioni trattate non costituiscono ragioni “gravi ed eccezionali”; semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa>> (cfr Cass. Nr. 22598/2018),
2.4. Né appare persuasiva la seconda ratio decidendi imperniata sulla infondatezza di un profilo di censura conformemente a quanto assunto dall’Ufficio atteso che tale circostanza non ha avuto alcuna ripercussione sull’esito della lite che ha visto totalmente soccombente l’Agenzia delle Entrate e non può certo ritenersi idonea a configurare il requisito della grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione delle spese.
3. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
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