CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 4983
Tributi – Cartella di pagamento – Ritualità della notifica – Qualifica del soggetto consegnatario
Rilevato che
la O.L. S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Latina, 40 cartelle di pagamento;
che l’adita Commissione accolse il ricorso con sentenza 350/39/12, avverso la quale I’EQUITALIA propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, la quale, con sentenza 350/39/12, depositata il 12.7.2012, rigettò il gravame rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – l’inesistenza, l’irregolarità e la nullità della notifica di tutte le cartelle impugnate;
che avverso tale decisione I’EQUITALIA SUD S.P.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; è rimasta intimata la O.L.;
Considerato che
con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, cod. proc. civ.) della nullità della sentenza impugnata, per non avere la C.T.R. dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento relative a carichi diversi da quelli tributari (in specie, recupero di crediti per contributi previdenziali e per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada); che il motivo è inammissibile;
che esso, infatti, pecca di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per essere state le singole cartelle – asseritamente sottratte alla giurisdizione del giudice tributario – semplicemente indicate in via numerica e non trascritte nella loro parte contenutistica, si dà precludere al collegio di verificare la fondatezza o meno dell’eccepito difetto di giurisdizione (arg. da Cass., Sez. 5, 29.7.2015, n. 16010, Rv. 636268-01);
che con il secondo motivo la difesa dell’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.) della nullità della decisione impugnata, per non avere la C.T.R. dichiarato la propria incompetenza per territorio, relativamente alle cartelle recanti crediti iscritti da enti non aventi sede nella circoscrizione della provincia di Latina; che il motivo è inammissibile;
che anche in tal caso la censura – la quale in realtà disvela un error in procedendo per omissione di pronunzia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – pecca di specificità, per non avere parte ricorrente – nel silenzio, sul punto, della impugnata sentenza – trascritto in ricorso se, come e quando la questione di competenza fu posta in prime cure e poi, quale motivo di gravame, in appello (arg. da Cass., Sez. 2, 16.2.2018, n. 3845, Rv. 647804-01);
che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la motivazione apparente, per non risultare da questa alcuna considerazione né analisi critica rispetto alle censure svolte dall’Ufficio avverso la decisione di prime cure; che il motivo è infondato, che è sufficiente osservare come la gravata decisione riporti, nella esposizione in fatto, non genericamente, ma specificamente, le motivazioni della decisione di prime cure, che la C.T.R. dichiara di condividere, anche dopo avere esaminato la documentazione allegata dall’AGENZiA appellante (arg. da Cass., Sez. 1, 26.5.2016, n. 10937, Rv. 639853- 01);
che con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso da parte del contribuente, nonché dell’insufficiente motivazione, ad opera della C.T.R., circa la irregolarità di tali notifiche;
che il motivo è fondato;
che, effettivamente, dalla ermetica motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere quali sarebbero le cartelle di pagamento non notificate e quali, invece, quelle notificate in maniera errata o irrituale, a fronte di relate (tutte riprodotte, ai fini della specificità del motivo, alle pp. 9-13 del ricorso) dalle quali emerge la avvenuta consegna delle cartelle oggetto di impugnazione al legale rappresentante, al socio rappresentante, a persone “addette all’azienda”, “addette all’ufficio”, “addette alla ricezione” o “autorizzate alla ricezione” degli atti ovvero alla moglie del legale rappresentante (qualità tutte sufficienti, di per sé, a considerare rispettato il paradigma dell’art. 145 cod. proc. civ., relativamente al quale ogni ulteriore specificazione – quale, ad esempio, la qualifica di “familiare convivente” – appare evidentemente ultronea ai fini della validità della notifica);
che con il quinto motivo la difesa dell’AGENZiA censura (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la gravata decisione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’omessa motivazione sul motivo di appello concernente l’omessa pronunzia, in prime cure, sull’inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di lite; che il motivo è inammissibile;
che esso – riconducibile, nel suo complesso, ad un vizio di omissione di pronunzia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – pecca, infatti di specificità, non avendo parte ricorrente trascritto se e come la questione fu proposta nei precedenti gradi di giudizio, posto che la decisione impugnata, nell’esporre sinteticamente i motivi di appello spiegati dall’Ufficio, fa genericamente riferimento ad una dedotta inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, senza altro chiarire: d’altronde, sebbene l’inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, cionondimeno la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l’esame di documenti riguardanti la notifica delle cartelle in relazione alla data d’inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito (Cass., Sez. 5, 19.8.2020, n. 17363, Rv. 658701-01);
che con il sesto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.) della nullità dell’intero procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli entri creditori, sulla base dell’oggetto del giudizio, per come introdotto dalla società contribuente;
che il motivo è anch’esso inammissibile per difetto di specificità, non avendo parte ricorrente trascritto, nel silenzio della sentenza impugnata sul punto, il motivo dell’originario ricorso introduttivo del primo grado di lite, donde dovrebbe trarsi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli enti impositori;
Ritenuto, in conclusione, che debba essere accolto il quarto motivo di ricorso, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso. Rigetta gli altri motivi. Per l’effetto cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.