CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1945
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Rendimento degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato – Riscossione
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, emessa a seguito di rinvio (Cass. n. 22152/2013), al fine di accertare – sulla base dei principi affermati da SU n. 13642/11- la ricorrenza o meno del diritto al rimborso a W.C., ex dirigente Enel, della maggiore Irpef anno 2000 corrisposta sulle somme erogate a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo Fondel-Pia.
Il contribuente si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. L’unico motivo, proposto, ex art. 384 comma 2 c.p.c., nonché in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione del d.lgs. 124/93, art. 1 TUIR, art. 13 dl. 669/96, artt. 16, 17, 42 I. 482/85 (NDR. artt. 16, 17, 42 Tuir), art. 2697 c.c., è fondato.
2. La pronuncia di cassazione con rinvio vincolava il giudice ad quem ad accertare an e quantum del rendimento degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato, solo rispetto a questo rendimento giustificandosi la tassazione con aliquota del 12,50% in applicazione dei principi di cui a SU n. 13642/2011.
Il giudice di rinvio ha omesso tale accertamento, incorrendo nel denunciato vizio, laddove ha affermato che la sentenza di rinvio “non ha ritenuto opportuno differenziare fra PIA e Fondenel, ritenendo prevalente l’individuazione di un rendimento netto rilevabile dall’inquadramento giuridico della PIA dal capitale gestito e dalla tipologia della gestione che si concretizza nel complesso, pro quota, degli utili realizzati”. Conclude che la sentenza non ha imposto alcun obbligo al contribuente di specificare ulteriormente il rendimento netto maturato (né tantomeno al Collegio a cui ha rinviato il giudizio). Tiene comunque in conto la prova fornita dal contribuente e ridetermina la somma dovuta come rimborso.
Ciò è in contrasto con la sentenza che aveva rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale perché procedesse – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; e sulla scorta di tale indagine, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolare l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, Lett. a) e art. 17.
Affinché sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d’ufficio), occorre pertanto disporre nuovo rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza, alla C.T.R. “perché accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17” (v., in termini, Cass. sez. V n. 23472/16, n. 10347/2017).
La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche e sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.