CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2133
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Notifica a mezzo del servizio postale – Mancato deposito della ricevuta di spedizione in sede di costituzione in giudizio – Inammissivbilità – Esclusione
Rilevato che
Con sentenza in data 6 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 122/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso della Stabilimento Tipografico D.R. snc di U. D.R. & C. nonché dei suoi soci D.R. U. e M.E. contro gli avvisi di accertamento per II.DD., IVA e Irap, anno 2006. La CTR osservava in particolare che la mancata produzione, contestuale alla costituzione dell’appellante, della ricevuta di spedizione del gravame ne causava appunto l’inammissibilità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resistono con controricorso i contribuenti.
L’Agenzia delle entrate deposita memoria in data 20/06/2018 e in data 7/11/2018.
Il Collegio, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di verificare la tempestività dell’appello.
Considerato che
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative e regolamentari, poiché la CTR ha affermato l’inammissibilità del gravame proposto dal suo ufficio locale a causa della mancata produzione della ricevuta di spedizione dello stesso, contestualmente alla costituzione in secondo grado.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017).
Né hanno rilievo le contestazioni del controricorrente sulla produzione dell’attestato della segreteria della CTR (all. 21) contenute nel fascicolo di Ufficio, come tali esaminabili in relazione al dedotto error in procedendo.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Calabria, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6218 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 - Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7659 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…