CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2022, n. 203
Tributi – Condoni – Definizione agevolata liti pendenti ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 presentata dalla consolidante – Efficacia estintiva del giudizio per cessata materia del contendere – Effetti anche nel giudizio promosso dalla consolidata
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi, contro I. – G. S.p.a. (“I.”), che ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte, indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell’appello della società contribuente, in qualità di consolidante di S. S.r.l., con socio unico: (i) ha annullato i rilievi nn. 1, 11 dell’avviso di accertamento, ai fini Ires, per il 2004, notificato alla consolidata S. S.r.l.; (ii) rigettando l’appello incidentale dell’ufficio, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (n. 128/04/2008) nella parte che annullava i rilievi nn. 3, 4, 7, 9; (iii) ha confermato per il resto la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimi gli altri rilievi (nn. 2, 5, 6, 8, 10).
2. Con istanza datata 06/06/2019 la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020, dando atto di essersi avvalsa, con domanda del 30/05/2019, della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nella causa pendente dinanzi a questa Corte, avente r.g. n. 70/2012, promossa dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 63/10/10, depositata il 25/10/2010, della C.T.R. del Piemonte, che aveva annullato i rilievi nn. 1, 11, dell’avviso di accertamento per Ires 2004, notificato a I., nella qualità di consolidante (c.d. “accertamento di secondo livello”); la contribuente ha aggiunto di avere provveduto al pagamento (con modello F24, quietanzato) dell’intero importo (pari a euro 26.509,15) dovuto per la definizione agevolata. La richiesta di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro.
3. Con atto del 1°/12/2021 la contribuente ha insistito nella richiesta di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia ai sensi dell’art. 6, del d.-l. n. 119 del 2018, con compensazione delle spese di lite.
4. Anche l’Agenzia delle entrate, con istanza del 30/09/2021, premesso che la Direzione Provinciale I di Torino, con nota del 14/02/2020, ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018, e che la stessa era risultata regolare, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
5. La nota dell’Agenzia delle entrate del 14/02/2020 ha il seguente contenuto: «La società I.- G. Spa ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 D.L. 119/2018 con riferimento all’Avviso di Accertamento n. R3109T600114/2008 (A.I. 2004), emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1 e ad essa notificato in qualità di società consolidante. La definizione risulta regolarmente perfezionata, producendo il medesimo effetto anche per l’Avviso di Accertamento n. R3108T601830/2007, notificato per la medesima imposta alla società consolidata S. Srl, per il quale è presente altro ricorso in Cassazione con impugnazione della sentenza CTR n. 64/2010. Pertanto si richiede la declaratoria dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. N. 546/92 e dell’art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018.».
6. Sussistono, dunque, le condizioni per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
7. Con riferimento al ricorso incidentale della società, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.-l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.-l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere.
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