CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2019, n. 16828
Collaboratore coordinato e continuativo – Facoltà di riscatto del corso legale degli studi nella gestione separata Inps – Presupposti
Rilevato che
S.M. chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia l’accertamento, nei confronti dell’Inps, del diritto ad avvalersi, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 30.4.1997 n. 184 della facoltà di riscatto del corso legale degli studi nella gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995 n. 335, in relazione alla laurea conseguita in data 26.9.1996 con riferimento agli anni accademici compresi tra il 1988 ed il 1992;
accolta la domanda ed impugnata la relativa decisione dall’Inps, la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 6.8.2013) ha respinto il gravame ritenendo che fosse applicabile nella fattispecie la norma di cui all’art. 51, comma 2, della legge n. 488 del 1999 ai sensi della quale per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 era prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi precedenti fino ad un massimo di cinque annualità; per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, cui resiste S.M. con controricorso, illustrato da memoria; il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che
con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335, dell’art. 2 del d.lgs.vo 30.4.1997, n. 184 e dell’art. 51, comma 2, legge 23.12.1999, n. 488 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), l’Inps rileva che la questione di diritto da risolvere è se è applicabile la disciplina del riscatto del periodo di laurea con riguardo a periodi universitari che si sono svolti antecedentemente all’istituzione della forma di previdenza obbligatoria, nella specie la gestione separata;
assume il ricorrente che la decisione impugnata non può essere condivisa in quanto la Corte territoriale ha erroneamente esteso l’ambito di applicazione della disciplina dettata dall’art. 51, comma 2, della legge n. 488/99 ad una fattispecie, come quella oggetto di causa, certamente diversa; il ricorso è fondato;
invero, come questa corte ha già avuto modo di precisare (Sez. L., n. 18238 del 21.12.2002), <<L’istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell’anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l’interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale; né, a tal fine, potrebbe essere utilizzabile l’istituto dell’assicurazione facoltativa, dal momento che, appunto, tale assicurazione non è obbligatoria e la possibilità di riscatto, nell’art. 50 della legge n. 153 del 1969 e nell’art. 2 “novies” della legge n. 114 del 1974, presuppone invece che il periodo da riscattare sia con certezza soggetto ad assicurazione (In applicazione di tale principio, la S.C., sulla base del rilievo che l’assicurazione obbligatoria per i commercianti fu introdotta con la legge n. 613 del 1966, ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata accolta la domanda di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1945 al 1949, e ha deciso nel merito, rigettando la domanda)>>;
nella fattispecie è incontroverso che il periodo universitario del quale si chiede il riscatto afferisce al lasso temporale 1988 – 1992, che la gestione obbligatoria presso la quale si chiede di accreditare la contribuzione frutto del riscatto è stata istituita con legge del mese di agosto del 1995, con efficacia dall’1.1.1996 (gestione separata), e che S.R. è iscritto alla predetta gestione dal 15.4.1998;
da ciò si ricava che nel caso in esame il periodo universitario da riscattare si svolse in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 335/95 che disciplina la gestione presso la quale S.R. era iscritto e presso la quale il medesimo aveva chiesto di accreditare contributi con riferimento al periodo di studi universitari sostenuti in epoca anteriore alla istituzione della stessa gestione;
invece, la Corte territoriale fonda erroneamente la sua ratio decidendi sull’applicazione analogica del suddetto art. 51 in relazione ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che riguarda il riscatto dei periodi di lavoro prestati come “collaboratore coordinato e continuativo”, norma questa di carattere eccezionale e che concerne la possibilità di una specifica ipotesi di riscatto per una determinata categoria di lavoratori;
ne consegue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda del lavoratore;
l’alterno esito dei giudizi di merito autorizza la compensazione delle spese dei rispettivi gradi, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna S.M. al pagamento delle spese di legittimità nella misura di € 3200,00, di cui € 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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