CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12469
Tributi – Controllo automatizzato dichiarazione dei redditi – Disconoscimento credito d’imposta – Cartella di pagamento – Legittimità
Rilevato che
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e recante l’iscrizione a ruolo di una maggiore IRES per l’anno d’imposta 2010, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, accogliendo l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado aveva annullato la cartella impugnata con cui era stato disconosciuto un credito d’imposta, sostenendo che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto far precedere l’iscrizione a ruolo e, quindi, la notifica della cartella di pagamento da un motivato avviso di accertamento.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la contro ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo la corretta applicazione della procedura di accertamento utilizzata nel caso di specie.
2. E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui, «In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29582 del 16/11/2018, Rv. 651286 – 01) «o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014, Rv. 633304 – 01).
3. Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui, «in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario» (cfr. Cass. n. 14949/2018, n. 11292/2016 e, più recentemente, Cass. n. 19428 del 2019).
3.1. «Va infatti considerato che anche quest’ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d’imposta; potendo, quest’ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito)» (così, in motivazione, Cass. n. 14949/2018 cit.).
4. Orbene, nella specie, a tutto voler concedere, è pacifico che alla società contribuente l’esito del controllo formale della dichiarazione venne comunicato con avviso bonario, avendone dato atto la stessa CTR nella sentenza impugnata che sul punto riferisce che la società contribuente successivamente richiese all’Ufficio finanziario «di annullare in autotutela l’avviso bonario, dando la prova che il credito (eccedenza IRES esposta per errore nel quadro RU, anziché al quadro RN) non era mai stato utilizzato». Circostanza pacificamente ammessa anche dalla società contribuente nel controricorso.
5. Ne consegue che il motivo di ricorso in esame è fondato e va accolto non essendosi la CTR attenuta ai suddetti principi, restando assorbito il profilo di censura, pure dedotto nel motivo, con cui la difesa erariale ha censurato la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente.
6. La sentenza d’appello va, quindi, cassata e la causa rinviata alla competente CTR per l’esame di eventuali questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.