CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18059
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193/2016 (cd. “rottamazione dei ruoli”) – Perfezionamento – Rinuncia al ricorso – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, notificava, nel maggio del 2012, due avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti R.M. (nn. T6501GF01404, Irpef ed accessori 2007, T6501GFQ1405, Irpef ed accessori 2008) ed il coniuge F.P. (nn. T6501GF1407, Irpef ed accessori 2007, T6501GF01408, Irpef ed accessori 2008).
Gli avvisi accertavano un maggior reddito (per il M., quanto all’anno 2007, € 169.289,00 in luogo di € 74.336,00 dichiarati e, quanto all’anno 2008, € 160.743,00 anziché € 61.041,00, e per la P., in relazione all’anno 2007 € 93.898,00 contro € 20.358,00 e, con riferimento all’anno 2008, € 85.703,00 in luogo di € 23.421,00) attraverso l’applicazione del cd. metodo sintetico, ex art. 38, comma 4, del dPR 600/73, applicando i coefficienti del redditometro, nelle quantificazioni aggiornate con Decreto del direttore dell’Agenzia del 14.2.2007, ai beni posseduti dagli stessi.
I contribuenti adivano la CTP di Vicenza, la quale, con sentenza n. 94/01/2013 del 19.6.13, riuniti i ricorsi, li respingevano.
Avverso tale sentenza, proponevano gravame, con appello depositato il 16.4.2014, i coniugi M..
Con controdeduzioni dell’11.6.2014, l’Ufficio chiedeva rigettarsi il proposto gravame.
Con sentenza n. 2043 dell’11.12.2014, la CTR Veneto rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
1) premesso che il nuovo redditometro poteva trovare applicazione solo a partire dalla dichiarazione 2010 per i redditi del 2009, i primi giudici avevano citato le spese sostenute dai contribuenti al solo fine di dare atto che gli stessi avevano tentato di dimostrare la possibilità di affrontarle con i redditi dichiarati, tentativo reso vano dalla constatazione della reale esistenza dei beni, previsti dal redditometro, indicatori della capacità economica;
2) il possesso, da parte del M., di due F., di una J., di una M., di una P. e di una L.F., di una imbarcazione da diporto, di sei abitazioni secondarie (una delle quali a Cortina d’Ampezzo ed una a Venezia Centro Storico), oltre al 50% di una villa a Longare ed altri beni, comprovava la giustezza della presunzione legale applicata dall’Ufficio;
3) dal canto suo, la P. possedeva tre automobili, due abitazioni secondarie (una ad Asiago e l’altra a Jesolo), oltre ad altri beni elencati negli avvisi;
4) l’elaborazione redditometrica si fondava su elementi oggettivi certi;
5) gli interessati avrebbero potuto dimostrare di aver goduto, nel biennio 2007/2008, di redditi esenti o già tassati, ma si erano limitati a trattare delle spese sostenute nel periodo;
6) la determinazione del reddito effettuata sulla base di indici di maggiore capacità contributiva, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del dPR 600/73, non richiedeva, in capo all’Ufficio, di provare ulteriormente i fatti posti a fondamento dell’accertamento sintetico;
7) il possesso dei “beni indicatori” che avevano portato alla determinazione del reddito accertato non era stato posto in dubbio, sicché la correttezza degli avvisi di accertamento doveva ritenersi comprovata.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso M.R. e P.F., sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
Con istanza del 27.6.2017 i ricorrenti, premesso di aver ottenuto, con ordinanza del 20.3.2013 emessa dalla CTP di Vicenza, la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati previa prestazione di idonea fideiussione bancaria corrispondente all’importo indicato con durata della garanzia fino al deposito della sentenza di prime cure e che, all’esito della sentenza sfavorevole di primo grado, avevano aderito alla definizione di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016 (cd. rottamazione dei ruoli), effettuando medio tempore il saldo totale dell’importo richiesto da Equitalia, hanno chiesto l’emissione di un’ordinanza urgente di rilascio del titolo originale della fideiussione al fine della restituzione dello stesso all’istituto bancario emittente.
Con memoria del 2.10.2017, i medesimi hanno depositato l’istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, contestualmente chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso (avendo provveduto integralmente al versamento di quanto dovuto), con compensazione delle spese.
Con nota del 23.1.2019 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto dell’intervenuto integrale pagamento dell’importo indicato per il perfezionamento della definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Ritenuto in diritto
1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 38, co. 1,d.P.R.n. 600/1973, del d.m. 10.9.1992 e successive modifiche e degli artt. 2927-2929 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per non aver, a suo dire, la CTR adeguatamente valutato la natura ed il contenuto della prova contraria ammessa di fronte alla presunzione legale semplice stabilita dal cd. redditometro.
2.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 38d.P.R.n. 600/1973 e 2927-2929 c.c., la falsa applicazione dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, conv. in I. n. 122/2010, e del d.m. 10.9.1992 e la violazione del d.m. 24.12.2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso l’applicabilità retroattiva del cd. nuovo redditometro.
3.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5),c.p.c., per non aver la CTR considerato la presenza di redditi esenti (della figlia) in misura maggiore, di proventi di disinvestimenti previ ad acquisti di titoli e di minori spese erroneamente conteggiate (assicurazione e metratura immobili).
3.1. Con memoria del 2.10.2017, i ricorrenti hanno depositato l’istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, contestualmente chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso (avendo provveduto integralmente al versamento di quanto dovuto), con compensazione delle spese.
Con nota del 23.1.2019 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto dell’intervenuto integrale pagamento dell’importo indicato per il perfezionamento della definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3.2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione (nel caso di specie, peraltro, presente), giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015).
Dato atto della rinuncia dei ricorrenti, va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c..
In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. n. 10198 del 2018).
In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15236 - L'atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. produce l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 novembre 2019, n. 29640 - La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022 - La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio", e, determinando il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25172 - La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28839 - La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8155 - La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali e, inoltre, determinando il passaggio in giudicato della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti
Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l’appaltatore…
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…