CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18166
Tributi – IRAP – Società di autotrasporto pubblico – Contributi regionali per ripianare disavanzo di gestione – Regione Veneto – Esclusione dalla base imponibile – Condizioni – Destinazione – Copertura del costo del personale – Decorrenza 2001
Rilevato che
Ricorre l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 29/26/12, depositata il 18.06.2012.
La vicenda tra origine dalla istanza di rimborso di euro 74.788,12 per IRAP versato per il 1999, da parte della società CTMI s.p.a., operante nel settore del autotrasporto pubblico in Castelfranco Veneto, per aver inizialmente incluso nella base imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta, i contributi della Regione Veneto, volti ad assicurare l’equilibrio del bilancio delle aziende del settore.
Contributi che, re melius perpensa, la società riteneva dovessero essere, invece, esclusi, ai sensi dell’art. 32 -bis della L.R. del Veneto n.25/98, e quindi rimborsati.
L’istanza di rimborso era stata dapprima accolta dall’Amministrazione, con provvedimento poi annullato in via di autotutela. La società, dopo iniziative innanzi all’A.G.O, precedenti all’avvio del contenzioso tributario, impugnava il sopravvenuto diniego, con ricorso alla CTP di Treviso che lo rigettava. La CTR del Veneto, per contro, accoglieva la domanda subordinata dell’appellante società, nel senso di ritenere dovuto il rimborso, non dell’intero importo del contributo regionale, ma della sola quota destinata a coprire il costo del personale, pari al 63,76% del contributo complessivo
Il ricorso in esame è basato su di un unico motivo.
Ha resistito la società con controricorso e memoria.
Considerato che
Va, in primo luogo respinta l’eccezione pregiudiziale di tardività sollevata dalla società resistente in quanto questa ha calcolato, come periodo feriale gg. 45 e non 46. Pertanto, l’ultimo giorno per la notifica dell’appello era (sarebbe stato) il 2 febbraio 2013, che però cadeva di sabato, tal che era utile il giorno di lunedì 4 febbraio 2013, in cui l’appello è stato (dunque in termini) affidato ai notificatori.
Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 11bis,14 e 19 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché dell’art. 32-bis della legge regionale del Veneto n. 25 del 30.10.98, introdotto dall’art. 14 della legge regionale n. 4 del 1.2.2001.
Giova ricordare che il trattamento fiscale ai fini IRAP dei contributi pubblici alle aziende operanti nel settore del trasposto pubblico locale, disciplinato, sul piano nazionale, dalla legge n. 151 del 10 aprile 1981, dalla legge n.549 del 1995 e dal d.lgs n.422 del 1997, ha subito un lunga evoluzione normativa approdata alla legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3.
Da tale processo è derivata la formulazione dell’art.11 del decreto legislativo n.446 del 1997, che, alla luce, appunto, della legge interpretativa n.289 del 2002, dispone: «i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in detrazione…nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile per le imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale». Ed è alla stregua di tale testo, frutto dell’applicazione della citata legge interpretativa, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 14/10/2009 n. 21749, hanno affermato che « sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.….»
Ora, va ricordato che la disciplina del trasporto pubblico locale è stato demandato alle Regioni in forza del d.lgs n.422 del 1997. Pertanto, al fine di valutare se le leggi regionali istitutive del contributo alle aziende del settore lo abbiano escluso dalla base imponibile dell’imposta in questione, è necessario esaminare le singole leggi regionali, nella specie quella della Regione Veneto. E per quanto in particolare riguarda quest’ultima, la disciplina è data dall’art.32 bis della legge regionale n.25 del 1998.
Tale articolo recita che «i contributi erogati a ripiano dei disavanzi dei servizi di trasporto pubblico locale sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente..». E’, dunque, palese che la parte dei contributi erogati nella percentuale di essi relativa al costo del personale (per l’anno 1999 il 63,76%), fosse destinata a coprire tali specifici oneri, costituenti, all’evidenza, quali componenti negative non ammesse in deduzione e quindi esclusi dalla base imponibile ai fini IRAP. Tuttavia tale previsione è stata introdotta dall’art.14,della L.R. n. del 2001 e quindi non riferibile, retroattivamente, all’anno d’imposta 1999, in esame. Né è condivisibile quanto dedotto dalla resistente circa l’esclusione, dalla base di calcolo, del contributo in parola già in base alla normativa precedente. In particolare, la contribuente richiama, a riprova dell’assunto, la precedente disciplina del settore, cioè la legge n. 50 del 1985. La tesi della ricorrente non è però affatto confortata dal richiamo normativo, considerato che gli articoli 21 e 22 di essa, dedicati ai criteri di determinazione dei contributi alle aziende di trasporto locale, indicano, come parametri considerati per la quantificazione, una molteplicità di costi standardizzati, tra i quali quelli del personale, senza venga posta alcuna specifica destinazione di parte del contributo, a coprire il costo “effettivo” del personale. Indicando, piuttosto, una generale finalità del contributo nella sua globalità a supportare l’equilibrio di bilancio aziendale e non ad azzerare una specifica voce di spesa.
Del resto, questa Corte ha già affermo il principio, qui confermato, che « In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 32-bis della legge reg. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25, introdotto con l’art. 14 della legge reg. 1 febbraio 2001, n. 4 che ha specificamente destinato i contributi al ripiano delle spese di personale, correlandoli quindi a componenti negative non ammesse in deduzione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 446 del 1997 e, di conseguenza, escludendoli dalla determinazione della base imponibile, ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 cit. »(Sent. Sez. 5, 28/05/2010, n. 13155).
Il ricorso va, pertanto, accolto. Poiché non residuano accertamenti di fatto da demandare al giudice regionale, la Corte decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di legittimità oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
Condanna la società CTR al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 oltre che alla rifusione delle spese prenotate a debito.
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