CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18236

Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Notifica del ricorso di appello eseguita da operatore privato titolare di licenza individuale semplice – Periodo antecedente l’entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017 – Illegittimità – Nullità del giudizio di appello – Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado

Rilevato che

1. G.G. propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento avverso quattro estratti di ruolo riguardanti diverse cartelle di pagamento relative a diversi anni d’imposta, eccependo vizi di notifica.

2. All’esito del rigetto del ricorso, il contribuente propose appello, eccependo la violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 per asserita tardiva produzione, da parte della S.S. s.p.a., della documentazione attestante la notifica delle cartelle esattoriali, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, riformando la sentenza gravata, accolse il gravame.

Osservò, in particolare, che dalla produzione documentale emergeva che il contribuente in data 21 ottobre 2011 si era recato presso gli uffici della S.S. s.p.a. di Agrigento per richiedere gli estratti di ruolo e sapere se a suo carico vi fossero “pendenze” tributarie e successivamente aveva proposto ricorso; i giudici di primo grado avevano fissato udienza di trattazione per il giorno 2 luglio 2012 e l’Agente per la riscossione si era costituito in giudizio in data 13 settembre 2012, depositando controdeduzioni ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; con distinte / ordinanze, la trattazione della controversia era stata differita due volte sino al 5 novembre 2012 e, in quella udienza, il contribuente si era opposto alla produzione documentale.

Rilevò, quindi, che l’Amministrazione aveva prodotto la documentazione riguardante la notifica delle cartelle di pagamento oltre il termine previsto dall’art. 32 citato, che disponeva che il deposito dovesse avvenire 20 giorni liberi prima della data di trattazione dell’udienza.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità che riteneva che il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 avesse natura perentoria, dichiarò tardiva la produzione documentale della S.S. s.p.a..

3. Avverso la decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione la R.S. s.p.a. (già S.S. s.p.a.), affidato a due motivi.

Il contribuente, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ. e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché omesso esame e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

Con le controdeduzioni depositate in appello aveva eccepito che nessuna tardività si era verificata in merito alla produzione documentale perché, sebbene si fosse costituita tardivamente nel procedimento di primo grado, aveva rispettato l’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, che consentiva alle parti di depositare i documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, considerato che il deposito era avvenuto il 13 settembre 2012, mentre l’udienza per la trattazione era stata fissata il 5 novembre 2012; aveva, altresì, sostenuto che la produzione documentale doveva comunque essere valutata in sede di gravame, essendo stata nuovamente prodotta ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.

I giudici di merito avevano, tuttavia, omesso di pronunciarsi sulla questione e di valutare i documenti tempestivamente prodotti in appello, comprovanti le avvenute notifiche, limitandosi a pronunciare la tardività della produzione documentale in primo grado e riconoscendo carattere perentorio al termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che consentiva il deposito di nuovi documenti in appello indipendentemente dalla eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999 e 16 (commi 2, 3 e 5) e 20, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché omesso esame e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, e nullità della sentenza per mancata verifica della regolarità del procedimento di instaurazione del giudizio e del rispetto del termine ex art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

Imputa alla Commissione tributaria regionale di avere omesso di rilevare la tardività della costituzione in giudizio del contribuente, che aveva spedito il ricorso il 5 luglio 2013, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso avvenuta il 4 giugno 2013, nonché l’inesistenza della notifica dell’atto di appello perché eseguita tramite posta privata e la conseguente inammissibilità del ricorso perché pervenuto in data successiva allo spirare del termine per impugnare la sentenza di primo grado, non potendosi considerare la data di spedizione in ragione dell’utilizzo di un’agenzia di posta privata.

3. Il secondo motivo, che deve essere esaminato preliminarmente in quanto attiene alla tempestività della notifica del ricorso in appello, è fondato.

3.1. Il motivo è ammissibile anche se lo stesso è stato formulato invocando congiuntamente la violazione dei nn. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9100 del 2015, hanno chiarito che <<La circostanza che l’unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati>>.

Nel caso in esame, le censure sviluppate nel ricorso sono chiaramente individuabili poiché evidenziano nitidamente le singole doglianze relative all’Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., sez. 5, 11/04/2018, n. 8915; Cass., sez. 5, 12/02/2019, n. 4053).

3.2. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, perché per costante giurisprudenza di questa Corte non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali, ma solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito (tra le varie, Cass., sez. 2, 25/01/2018, n. 1876; Cass., sez. 3, 11/10/2018, n. 25154; Cass., sez. 3, 10/10/2014, n. 21424; Cass., sez. 1, 26/09/2013, n. 22083; Cass., sez. 3, 23/01/2009, n. 1701; Cass., sez. 3, 21/02/2006, n. 3667; Cass., sez. 1, 25/06/2003, n. 10073).

4. Piuttosto, i giudici di merito sono incorsi nei denunciati vizi di violazione di legge.

4.1. Pare opportuno preliminarmente premettere che in tema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta effettuata da operatore privato, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa (cfr. Cass., Sez. U„, n. 8416 del 2019).

A diversa soluzione è invece pervenuta con riferimento alla notificazione di atto processuale, qual è nella specie l’atto di appello.

Le Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi P.I. s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

4.2. Con le successive sentenze n. 299 e n. 300 del 2020, le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla questione concernente la sorte della notificazione degli atti processuali eseguita a mezzo di posta privata, in base al regime anteriore, hanno affermato che:

a) in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abllitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017;

b) la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.

4.3. Con la sentenza n. 25521 del 12 novembre 2020, questa Corte è tornata sul tema della notifica degli atti introduttivi del giudizio tributario per il tramite di operatori postali privati, con riguardo a notifica effettuata nel 2012 da operatore del servizio postale privato e, quindi, prima delle novità introdotte dalla legge n. 124 del 2017, enunciando il principio secondo cui <<In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale>>.

4.4. In particolare, si è puntualizzato che:

a) in continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite (nn. 299 e 300 del 2020), secondo il regime normativo nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 e anche in quello successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124/2017, restando riservato, in via esclusiva, a P.I. Spa il servizio della notificazione a mezzo posta degli <otti processuali» (o degli atti giudiziari), la notifica del ricorso tributario tramite licenziatario privato è nulla, e non inammissibile o persino inesistente;

b) le attestazioni dell’operatore di posta universale, anche in materia di notifica degli atti giudiziari, sono dotate di fede privilegiata, come è stato univocamente affermato da Cass., Sez. U., n. 13452 e n. 13453 del 2017, e che, simmetricamente, dopo la novella del 2017, anche le attestazioni del titolare di licenza individuale speciale per la notifica degli atti giudiziari e delle multe si caratterizzano per la medesima certezza legale;

c) a proposito delle notifiche a mezzo posta, da parte dell’operatore di posta privata, degli atti amministrativi e degli atti (amministrativi) tributari, accanto ad una forma di <<fidefacienza maggiore>> o <<fidefacienza forte>>, che caratterizza l’attività di questi due operatori – quello di posta universale (P.I. Spa) e quello di posta privata, titolare di licenza individuale speciale ex lege n. 124/2017 -, alligna, nel sistema, una <<fidefacienza minore>> o <<fidefacienza debole>>, che caratterizza l’attività dell’agente di posta privata, titolare di licenza individuale semplice, come operatore dì posta raccomandata, il quale, successivamente alla liberalizzazione del mercato mercé la “miniriforma” del 2011, è abilitato, appunto, alla notifica, a mezzo posta, degli atti amministrativi, compresi quelli tributari;

d) la configurazione del procedimento di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari (ed assimilati) e amministrativi (anche tributari) come un “sistema a doppia velocità” – “maggiore”, quando l’attività di notifica è compiuta da P.I. Spa o dall’operatore di posta privata munito di licenza individuale speciale; “minore”, quando la stessa attività è compiuta dall’operatore di posta privata, munito di licenza individuale semplice -, in relazione al diverso grado di veridicità (e quindi di certezza) correlato all’attività di ciascun operatore, in primo luogo, appare coerente con obiettive ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, la cui rilevanza, in materia di notifiche, è ammessa anche dalla giurisprudenza unionale (la Corte giustizia in causa C-545/17, Pawlak, punti 72, 73, 74 e 79, ha stabilito che l’art. 8 della direttiva n. 97/67/CE, che non è stato modificato dalle successive direttive, consente agli Stati membri, per quanto riguarda il servizio di posta raccomandata utilizzato nelle procedure giudiziarie, di derogare all’art. 7 della direttiva modificata, che ha lo scopo di liberalizzare il mercato interno del servizio postale, appunto, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, o senza di una giustificazione oggettiva, e cioè di un interesse legittimo o di un interesse pubblico);

f) tale articolato sistema, in secondo luogo, è in sintonia con la giurisprudenza delle sezioni unite (nn. 13452 e 13453 del 2017) che hanno sottolineato che: (a) il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 prevede che: «le persone addette ai servizi postali […] sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’articolo 358 del codice penale» (art. 18)»; (b) il codice postale (d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), all’art. 12 (nel testo vigente dal 16 settembre 2003), fissa la regola che: «le persone addette ai servizi postali […] sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale»; con l’ulteriore precisazione che l’art. 18 (Persone addette ai servizi postali), cit., nell’attuale formulazione, come modificato dall’art. 1, comma 97-quater, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: «Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti» e, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta.».

5. Posto ciò, venendo alla fattispecie che ci occupa, dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in caso di denuncia di un error in procedendo (Cass., sez. L, 5/08/2019, n. 20924), emerge che si verte in ipotesi di notifica del ricorso di appello eseguita da operatore privato (Posta express Poste Private), nel periodo intercorrente tra la vigenza del d.lgs. n. 58 del 2011 e l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, e che l’avviso di ricevimento reca il timbro del licenziatario privato, con la stampigliatura meccanografica della data di ricezione dell’atto (5 giugno 2013) e gli estremi della licenza e dell’autorizzazione ministeriali.

In base a quanto si è affermato in precedenza, però, trattandosi della notifica di un atto giudiziario, l’operatore di posta privata, titolare di licenza individuale semplice e non speciale, non era in possesso del titolo abilitativo idoneo a conferire la necessaria certezza legale alla data di ricezione del plico raccomandato, entro il termine decadenziale di 60 giorni, ai fini della prova della tempestività del ricorso introduttivo; con la conseguenza che va rilevata l’inammissibilità del ricorso di appello in quanto tardivamente proposto.

Ne deriva che, questa Corte, investita attraverso il ricorso ad essa presentato, è tenuta ad annullare senza rinvio la decisione della C.T.R., ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame. Il che travolge il ricorso per cassazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

L’accertata tardività del ricorso in appello rende superfluo l’esame dell’altro motivo di ricorso.

6. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso ed assorbiti i restanti motivi, la sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate, stante la novità della questione trattata sulla quale la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.