CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20451 – Nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito (tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti) e i motivi del ricorso devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello