CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19629
Tributi – IRAP – Impresa individuale di autotrasporti – Mancanza presupposto – Non soggetto ad imposta – Istanza di rimborso – Versamenti in acconto – Termine di decadenza – Decorrenza – Dalla data di versamento degli acconti
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso con cui V.P., titolare di omonima ditta individuale, aveva chiesto, in due diversi tempi, il rimborso dell’IRAP versata per il periodo luglio 2000-2007.
Il giudice d’appello, respinta un’eccezione di tardività delle istanze di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha rilevato che andava escluso il presupposto impositivo, avendo il P. dato prova che gli elementi organizzativi della propria attività professionale erano minimi e non raggiungevano il livello di autonomia necessario per far ritenere verificato l’assoggettamento al tributo.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste il P. con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, titolato «art. 360 1° comma n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 602/73», lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente individuato il dies a quo da cui far decorrere il termine di presentazione dell’istanza di rimborso. Invero nell’ipotesi di specie, in cui il versamento dell’imposta non è avvenuto in unica soluzione, bensì con acconto e saldo, trattandosi di contestazione sulla debenza dell’imposta a non sul suo ammontare, il termine di decadenza iniziava a decorrere dal versamento dei rispettivi acconti e non già dei saldi.
2. Il secondo motivo di ricorso, titolato «art. 360 1° comma n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 3 1° comma lett. b) del d. Igs. 446/97», lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che ove – come nella specie – sia pacifica l’attività imprenditoriale dell’attività svolta dal contribuente (autotrasportatore contoterzista) – non occorre alcuna verifica dell’esistenza di autonoma organizzazione di impresa, specie se, come nel caso che ne occupa, l’attività esercitata venga svolta in piena autonomia rispetto ai terzi committenti.
3. Il controricorrente ha argomentato l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
5. Il primo motivo va accolto. E’ giurisprudenza costante di questa Corte che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti e decorre, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 12269 del 17/05/2017; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14868 del 20/07/2016; id. Sez. 6-5, Sentenza n. 27136 del 19/12/2014). Nel caso di specie, ove si contesta in radice il presupposto per l’assoggettamento all’imposizione, il termine di decadenza ha iniziato a decorrere dal versamento dei singoli acconti e non già dei saldi, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata.
6. Il secondo motivo è inammissibile. Questa Corte ha affermato che, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore (nella specie, autotrasportatore contoterzista) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9786 del 19/04/2018; id. Sez. 5, Sentenza n. 22468 del 04/11/2015; id. Sez. 5, Sentenza n. 21123 del 13/10/2010).
Nella specie la sentenza impugnata ha motivato (pagg. 2-3) da quali elementi probatori ha ritenuto esclusa la sussistenza di autonoma organizzazione da parte del P. della propria attività imprenditoriale. Il motivo di ricorso, in presenza di tale argomentazione che fa ritenere assolto l’onere probatorio ricadente sul contribuente, tenta una diversa e astratta riscostruzione del fatto, senza peraltro ancorarsi alle prove raccolte né confrontarsi con la motivazione impugnata e come tale si palesa inammissibile.
7. La sentenza impugnata va dunque cassata e le parti rinviate innanzi Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre che provvederà anche a regolare presente fase di legittimità.
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