CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2019, n. 19968
Tributi – Credito d’imposta per utilizzo energia da fonti rinnovabili – Art. 8, co. 10, lett. f), Legge n. 448/1998 – Impianto di distribuzione dell’energia geotermica – Consumatore finale e allo stesso tempo gestore dell’impianto
Rilevato che
1. Società Agricola L.B. S.r.l. impugnava l’atto di recupero del credito di imposta, esposto in compensazione per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, previsto dall’art. 8, comma 10, lett. f), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sosteneva di aver acquistato calore geotermico da E. s.p.a., la quale aveva stornato lire 20/kwh dalle fatture in applicazione della norma di cui all’art. 8, comma 10, lett. f, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Essa contribuente aveva, tuttavia, diritto di beneficiare dell’ulteriore agevolazione di lire 30/kwh, e dunque fino al limite di lire 50/kwh, in quanto non solo era consumatore finale ma anche gestore dell’impianto di distribuzione dell’energia geotermica dal punto di rilascio da parte di E. s.p.a. al punto di utilizzo nelle serre di sua proprietà. La commissione tributaria provinciale di Siena accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando non dovute le sanzioni e la CTR della Toscana confermava la sentenza appellata sul rilievo che l’impianto realizzato dalla contribuente era esiguo e non realizzava il trasferimento a distanza dell’energia geotermica in quanto tale trasporto era effettuato in maniera prevalente da E. s.p.a. e solo in prossimità dei luoghi di utilizzazione appartenenti a Società Agricola L.B. s.r.l. si connetteva a tubature della medesima. Inoltre non era possibile determinare l’entità del credito di imposta, dato che non era determinabile il prezzo di trasferimento da una fase all’altra del trattamento dell’energia poiché, secondo quanto prospettato dalla contribuente, vi era identità tra utilizzatore finale e gestore dell’impianto e mancava un negozio giuridico in cui fosse indicato il prezzo.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 8, comma 10, lett. f, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed alla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2, comma 138, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sostiene che, avendo acquistato l’energia geotermica da E. s.p.a. ed avendo poi provveduto alla gestione dell’impianto di distribuzione fino al luogo di utilizzazione, aveva diritto all’ulteriore agevolazione fino a lire 50/kwh, da cui andava detratta la agevolazione di lire 20/kwh fruita dalla cedente E. s.p.a. e traslata sul prezzo di cessione.
2. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha considerato che la rete gestita dalla contribuente era articolata e complessa giacché collegava due serre poste in comuni diversi con i vapordotti provenienti da E. s.p.a.; inoltre non ha tenuto conto, quale oggetto di ristoro economico, dei costi di gestione dell’impianto né ha considerato i prezzi medi praticati e gli altri contenziosi di altre ditte conclusisi con provvedimenti di sgravio.
3. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi l’uno all’altro. L’art. 8 comma 10 lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quale misura incentivante la riduzione delle emissioni inquinanti, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, prevede la concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale. Tale agevolazione è stata poi aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito. L’art. 2 comma 138, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che: << L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.>>
Ora, in forza della norma di interpretazione autentica testé riportata, l’agevolazione spetta non solo, economicamente intesa, al consumatore sotto forma di riduzione del prezzo di cessione, ma anche alla persona giuridica che non effettui cessione alcuna poiché assomma in se la veste di gestore e utilizzatore. Si tratta dunque di stabilire se la contribuente possa essere definita, oltre che consumatore dell’energia geotermica, anche gestore dell’impianto. La CTR ha accertato, sulla base di planimetrie prodotte dall’agenzia delle entrate, contestate quanto alla riproduzione dello stato dei luoghi, che l’impianto realizzato dalla contribuente era esiguo e non realizzava il trasferimento a distanza dell’energia geotermica in quanto tale trasporto era effettuato in maniera prevalente da E. s.p.a. e solo in prossimità dei luoghi di utilizzazione appartenenti a Società Agricola L.B. s.r.l. si connetteva a tubature della medesima. Ora, si deve considerare che la ratio della norma che prevede l’ulteriore agevolazione di lire 30/kwh per colui che, oltre che consumatore, sia anche gestore dell’impianto, consiste nell’incentivare l’uso dell’energia geotermica anche se ciò necessita dell’implementazione dell’impianto di distribuzione, dato che ciò comporta maggiori costi rispetto a colui che, quale mero consumatore, è onerato delle sole spese relative alla realizzazione dell’impianto all’interno dei fabbricati di sua proprietà.
Ne deriva che nel caso di specie Società Agricola L.B. s.r.l. ha fruito dell’agevolazione ricadente sul consumatore finale sotto forma di riduzione del prezzo di lire 20/kwh operata da E. s.p.a. (la quale ha fruito del credito di imposta per pari importo ) e non può beneficiare di un ulteriore credito di imposta dato l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR.
Tale capo della sentenza viene qui fatto oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso ma tale motivo è inammissibile. Ciò in quanto il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. n. 27162 del 23/12/2009).
Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce, dunque, accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze della ricorrente si sostanziano nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle proprie aspettative. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza persuasiva di quanto affermato dalla contribuente ed aver ritenuto, per contro, che l’impianto realizzato era esiguo e non realizzava il trasferimento a distanza dell’energia geotermica. Né consegue che neppure assume rilievo il fatto che la CTR non abbia tenuto conto dei costi di gestione dell’impianto, poiché essi potevano essere riferiti ad un impianto realizzato in prossimità dei luoghi di utilizzazione appartenenti a Società Agricola L.B. s.r.l. e si connetteva a tubature della medesima, per il che non si poteva affermare che essa avesse sopportato un costo connesso alla derivazione dell’energia geotermica ulteriore rispetto a quello derivante dalla necessità di distribuire l’energia all’interno dei luoghi di sua proprietà.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali si compensano in considerazione della novità della questione sulla quale non costano precedenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
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