CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2019, n. 20032
Rapporto di lavoro – Dequalificazione professionale e perdita di chances – Risarcimento danni – Necessità di riorganizzazione e gestione dei processi aziendali – Accertamento
Rilevato che
1. il Tribunale di Arezzo ha respinto l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Eutelia s.p.a. proposta da M. B. il quale aveva contestato il rigetto della propria domanda di insinuazione per la somma di € 132.000,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni per dequalificazione professionale e perdita di chances, in prededuzione ex art. 111 comma 1, n. 1 r.d. n. 267 del 1942 e art. 52 d. Igs n. 270 del 1999 e, comunque, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ.;
1.1. il Tribunale, dato per pacifico il ruolo di responsabile dell’Ufficio risorse umane rivestito dal B. all’interno dell’azienda al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria e la successiva assegnazione dello stesso, disposta dai Commissari, all’incarico di Responsabile dell’area “Gestione del personale delle società controllate”, ha ritenuto, quanto al periodo precedente il mutamento dell’incarico in relazione al quale il B. lamentava la ingiustificata ingerenza nei propri compiti da parte del M., collaboratore a progetto, che, l’ingresso di un consulente al fine di offrire supporto e collaborazione al personale non appariva incompatibile con il mantenimento delle normali strutture aziendali stante la comprensibile esigenza di coordinamento tra i responsabili di tali strutture e il consulente individuato dai Commissari; quanto al periodo successivo non era configurabile alcun demansionamento posto che il B. aveva svolto da un punto di vista qualitativo le medesime mansioni di responsabile del personale in precedenza espletate anche se riferite ai soli dipendenti delle società controllate, di numero notevolmente inferiore; considerato il particolare contesto di crisi, la necessità di riorganizzazione e gestione dei processi aziendali in vista delle esigenze dell’amministrazione straordinaria e della cessione di attività era da escludere una illegittima dequalificazione (Cass 17564 del 2006). In ogni caso, l’opponente non aveva offerto elementi concreti in merito al dedotto danno alla professionalità ed alla perdita di chances; in particolare, la mancata assunzione in C. Italia, cessionaria del ramo telecomunicazioni della società datrice di Eutelia s.p.a. , non poteva essere messa in diretta relazione con la denunziata modifica di incarico, essendo emerso che la mancata assunzione era frutto di valutazione discrezionale adottata dalla società cessionaria all’esito di colloqui con il personale di Eutelia, come concordato in sede sindacale;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M. B. sulla base di tre motivi. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1. cod. proc. civ.;
Considerato che
1. con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per avere escluso la violazione del divieto di assegnazione a mansioni inferiori e per violazione del regime di ripartizione dell’onere probatorio. Sostiene che in applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, secondo il quale, nell’ambito delle obbligazioni corrispettive, in tema di prova dell’inadempimento dell’obbligazione il creditore deve provare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza mentre costituisce onere del debitore la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, il Tribunale non poteva decidere in senso sfavorevole all’opponente ritenendo questi gravato della prova che “l’inserimento” nella compagine aziendale del M. avesse comportato la denunziata dequalificazione; al contrario, era la società a dover dare prova che le mansioni svolte dal collaboratore non avevano inciso quanto a contenuto, natura e modalità di svolgimento su quelle facenti capo al B. quale responsabile del personale. In assenza di tale prova, in concreto non offerta dalla società, la dequalificazione relativa al primo periodo doveva ritenersi accertata. Analogamente quanto al secondo periodo in relazione al quale era sul datore di lavoro che ricadeva l’onere probatorio di dimostrare che l’assegnazione dell’incarico di responsabile del personale delle società controllate non aveva comportato un depauperamento della professionalità;
2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 1218 cod. civ. in tema di non imputabilità dell’inadempimento al datore di lavoro. Assume, in sintesi, che le circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata quali il particolare contesto di crisi con necessità di riorganizzazione dei processi aziendali e, comunque, le difficoltà economiche in base alle quali la Corte territoriale aveva giustificato il demansionamento non possedevano il carattere di oggettività tale da costituire un ostacolo insormontabile all’adempimento così da esonerare la datrice di lavoro dalla responsabilità contrattuale;
3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 1218 cod. civ., dell’art. 1226 cod. civ., dell’art. 2059 cod. civ. e dell’art. 2727 cod. civ. per erronea esclusione della risarcibilità del danno da dequalificazione professionale, ben potendo la sussistenza del dedotto pregiudizio ricavarsi, in via presuntiva, sulla base delle allegazioni formulate;
4. il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale, in esito ad attento esame delle risultanze istruttorie, completo ed argomentato, (dal 2° cpv. di pag. 4 al 1° di pag. 7 del decreto) ha accertato la insussistenza del denunziato demansionamento. La decisione non è, quindi, frutto dell’errata applicazione dell’onere probatorio ravvisabile nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 cod. civ, abbia individuato erroneamente la parte onerata, ma scaturisce da un concreto accertamento operato sulla base di circostanze di fatto acquisite dall’istruttoria, accertamento il quale poteva essere incrinato, alla stregua del novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., solo dalla deduzione, con le rigorose modalità indicate dal Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, di omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, neppure prospettato dall’odierno ricorrente. E’ ancora da osservare che nell’economia della motivazione, il particolare contesto di crisi nel quale sono intervenute le denunziate modifiche dei compiti svolti dal B. non è evocato quale elemento giustificativo del preteso inadempimento datoriale (e, quindi, come circostanza determinante la impossibilità sopravvenuta della prestazione datoriale) ma in funzione dell’illustrazione della particolare situazione nella quale si era venuta a trovare Eutelia s.p.a.; neppure essendosi accertata la ricorrenza dell’ipotesi scrutinata da Cass. n. 17564 del 2006 (di esclusione della responsabilità datoriale che prescinda da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all’esercizio di poteri imprenditoriali garantiti dall’art. 41 Cost. ovvero di poteri disciplinari, anche quando l’inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all’obbligato), situazione espressamente esclusa (come da terz’ult. e penult. cpv di pag. 4 del decreto), con argomentato accertamento Insindacabile in sede di legittimità;
5. dal rigetto dei primi due motivi di ricorso consegue, a prescindere dal rilievo che il mancato ricorso al ragionamento presuntivo non è censurabile in sede di legittimità ( Cass. n. 8023 del 2009), l’assorbimento dell’esame del terzo motivo il quale presuppone l’inadempimento datoriale in concreto non configurabile;
6. le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;
7. sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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