CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2019, n. 20071 – In tema di IVA, l’omissione o il ritardo del pagamento dell’imposta in pendenza del giudizio risulta sanzionato dall’art. 13 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 471, fino al 9 giugno 2001, momento in cui i commi dal secondo al quinto dell’art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rendevano possibile tale ipotesi di riscossione, sono stati abrogati dall’art. 37 del d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall’art. 2 del d. lgs n. 27 aprile 2001, n. 193