CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15896
Tributi – Accertamento sintetico – Redditometro – Indici di capacità contributiva – Presunzione legale relativa – Priva contraria del contribuente
Rilevato che
Con sentenza n. 22/25/13 pubblicata il 15 gennaio 2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia, per quanto rileva in questa sede, ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 24/6/11 ed ha dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento n. RF7011L00571 e n. RF7011L00572 emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di D.R. e con i quali era stato accertato sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, quarto e sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito, rispettivamente, per l’anno 2004 e 2005 in € 21.513,80 per ciascun anno;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’eventuale utilizzo dell’immobile ritenuto indice di capacità di spesa del contribuente è irrilevante ai fini dell’accertamento sintetico del reddito, per cui non rileva che il contribuente, che ha acquistato l’immobile in questione nel 2003, vi ha trasferito la propria residenza solo nel 2005;
che D.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;
che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;
Considerato che
con il primo motivo si lamenta violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dei principi generali che regolano il sistema dell’accertamento sintetico in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, in combinato disposto con il d.m. 10 settembre 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 del codice civile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione delle prove, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; Errores in iudicando ed errores in procedendo; in particolare si deduce che erroneamente la sentenza impugnata afferma che l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 configurerebbe una presunzione semplice e non una presunzione legale relativa;
che il motivo è infondato; la presunzione applicata al caso in esame è quella di cui ai commi quinto e sesto dell’art. 38 citato, secondo cui, qualora l’amministrazione determini in modo sintetico il reddito del contribuente questi ha l’onere di fornire la prova contraria; legittimamente, quindi, il giudice dell’appello afferma che, nella fattispecie in esame, si verte nel caso di presunzione legale relativa, per cui il contribuente avrebbe avuto l’onere di fornire la prova contraria che, a suo giudizio, non ha fornito;
che con il secondo motivo si deduce violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 38, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 applicabile ratione temporis, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, d.m. 10 settembre 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Errores in iudicando; in particolare si assume che erroneamente l’Ufficio ed il giudice dell’appello avrebbero affermato che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria, mentre, viceversa, questi aveva dimostrato di non avere utilizzato l’immobile considerato indice di capacità di spesa fino al 2005 epoca in cui vi aveva trasferito la propria residenza;
che il motivo è infondato; come esattamente sostenuto dalla sentenza impugnata, l’effettivo utilizzo del bene indice di capacità di spesa è irrilevante ai fini in questione, in quanto l’art. 2, comma 1, del d.m. 10 settembre 1992 comprende i beni di cui il contribuente ha la disponibilità indipendentemente dal titolo giuridico e dal suo effettivo utilizzo, in quanto comporta il sostentamento di una spesa, quale, ad esempio, il pagamento delle rate di mutuo (il quale non si dubita che costituisca indice di spesa);
che con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 38, commi quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973 applicabile ratione temporis in combinato con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 9 agosto 2007 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; in particolare si deduce che l’Ufficio ed il giudice dell’appello, nel considerare l’indice di capacità di spesa dell’auto, non hanno considerato che questa è stata acquistata mediante il versamento di un acconto di € 2.800,00 versato in contanti in sede di contratto di finanziamento, e con il pagamento di successive rate mensili di € 252,10 a decorrere dall’ottobre 2008;
che il motivo è fondato, avendo la CTR omesso di prendere in esame la prova contraria offerta dal contribuente, come riportato nel ricorso e come riconosciuto anche dall’Agenzia delle entrate contro ricorrente;
che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al terzo motivo con rinvio alla Commissione tributaria della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione, che terrà conto della prova contraria fornita dal contribuente riguardo all’indice di capacità di spesa costituito dall’acquisto dell’autovettura, e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione.
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