CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12996

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale – Accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate – Rapporto di pregiudizialità necessaria tra il procedimeno previdenziale e quello tributario – Esclusione – Pregiudizialità logica – Sospensione del procedimento previdenziale in attesa di definizione di quello tributario – Illegittimità

Ragioni di fatto e di diritto

1 – Con l’ordinanza impugnata con regolamento necessario di competenza il Giudice di Trieste ha sospeso, ex art. 295 c.p.c., il procedimento avente ad oggetto l’opposizione avverso avviso di addebito – per il recupero di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale – emesso sulla base di un accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate, sino alla definizione del procedimento pendente presso il giudice tributario, dinanzi al quale era stato impugnato il predetto accertamento.

L’Inps si è costituito con controricorso, deducendo, tra l’altro, che “le formule usate per la notifica del ricorso per regolamento di competenza non paiono corrette. L’atto avrebbe dovuto essere notificato con pec quale originale informatico e non quale copia di originale analogico, con conseguente invalidità anche delle formule di attestazione di copia”.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

S.L. ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso.

2 – È regolare la notifica del ricorso (a prescindere dall’avvenuto raggiungimento dello scopo, avuto riguardo alla costituzione dell’Istituto), in quanto vi è attestazione di conformità, sottoscritta dal difensore, della copia del ricorso all’originale telematico da cui la copia stessa è stata estratta.

3 – Il ricorrente assume che, nel caso, non vi sia un rapporto di pregiudizialità fra il procedimento avviato in sede tributaria e quello di natura previdenziale, non coincidendo le parti dell’uno con quelle dell’altro e dovendo escludersi che possa avere efficacia riflessa nei confronti dell’Inps la decisione che definisce irrevocabilmente il giudizio tributario.

Il motivo è fondato, poiché l’ordinanza impugnata non è in linea con l’insegnamento – cui si intende dare continuità – espresso, tra l’altro, di recente, da Cass. n. 20072/2017, secondo cui “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione” (in senso conforme v. Cass. n. 17235/2014 e Cass. n. 16844/2012).

4 – Va così annullata l’ordinanza con cui è stata disposta la sospensione del giudizio e la causa va rimessa, ai fini della prosecuzione del giudizio in questione, dinanzi al Tribunale di Trieste, che provvederà anche in ordine alle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l’ordinanza di sospensione del processo; dispone la prosecuzione del giudizio, previa istanza di parte per la fissazione del giudizio stesso nei termini di legge, dinanzi al Tribunale di Trieste, cui rimette anche la regolamentazione delle spese del presente procedimento.