CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2018, n. 13008
Tributi – Accertamento – Tassazione – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione
Rilevato che
Con sentenza in data 4 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da S. M. avverso la sentenza n. 23153/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata era corretta e condivisibile, quindi andava confermata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) in violazione di plurime disposizioni legislative processuali.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
–«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
–«Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017, Rv. 645333 – 01);
–«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.
Infatti la CTR campana ha così suffragato la propria decisione:
«Il Collegio dopo ampio esame del fascicolo di primo grado e di quanto successivamente aggiuntovi, ritiene che la CTP abbia molto efficacemente e prudentemente assolto il compito di giudicare la ponderosa controversia. L’appello va pertanto rigettato e confermata in ogni sua parte la sentenza della CTP di Napoli compreso il deliberato in ordine alle spese».
Tali considerazioni/affermazioni sono all’evidenza apodittiche, assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, ma non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale convincimento e pertanto nel loro —limitato- ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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