CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2019, n. 14187
Tributi – Imposte ipotecarie e catastali – Agevolazione per immobili strumentali di beni oggetto di locazione finanziaria – Ambito applicativo – Fondamento
Ritenuto che
– la controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura maggiorata, con conseguente richiesta di superiori importi; in particolare, si trattava di un immobile originariamente venduto nel 2003 dalla S.A.I.C.A.M. alla Banca Mediocredito del Friuli e alla L.L. macchinari industriali s.p.a. e ricevuto, poi, in locazione finanziaria dalla stessa S.A.I.C.A.M.; nel 2010 la Banca Mediocredito del Friuli aveva ceduto a B. Parisbas Lease Group s.p.a. la propria quota del 50% del contratto di locazione finanziaria e la quota indivisa di piena proprietà pari alla metà dell’immobile; l’ente impositore aveva applicato l’aliquota del 3% dell’imposta ipotecaria e dell’1% di quella catastale, a fronte di quelle autoliquidate dal notaio nella misura rispettivamente dell’1,5% e dello 0,5%;
– la C.T.R. di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del notaio rogante; in particolare, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modifiche dalla I. n. 248 del 2006;
– propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre il contribuente si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza lamentando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006 e degli artt. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed 1 della Tariffa allegata al citato d.lgs.; in particolare, lamenta l’applicazione al caso di specie dell’art. 35 citato e sostiene che l’unico atto per il quale le imposte ipocatastali dovevano essere ridotte al 50% era quello del 2003. Ritiene l’Agenzia del territorio che nel successivo atto del 2010 non vi era stato alcun acquisto di bene immobile strumentale da concedere in locazione finanziaria, né un successivo riscatto da parte dell’utilizzatore.
2. Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 35, comma 10 ter, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modifiche dalla I. n. 248 del 2006, nella formulazione applicabile ratione temporis recita: “Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1 ottobre 2006”. La norma, dunque, nei casi di determinati atti traslativi ha previsto l’agevolazione della riduzione delle aliquote delle imposte ipotecarie e catastali. In particolare l’agevolazione si applica nelle ipotesi di “cessioni di beni immobili strumentali”, ove le parti negoziali siano, per quanto qui interessa, “imprese di locazione finanziaria”. La norma, tuttavia, definisce precisamente l’oggetto del contratto: l’agevolazione, infatti, non investe tutte le “cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10” citato, ma si applica “limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria”. Tale beneficio trova, infatti, il suo fondamento nell’unitarietà dell’operazione negoziale, consistente nell’acquisto di un immobile strumentale da concedere in leasing e nel successivo riscatto da parte dell’utilizzatore. I negozi collegati usufruiscono di una tassazione agevolata, in quanto le imposte vengono ripartite tra i due momenti dell’unica operazione.
2.2. Nel caso di specie, con il primo atto del 2003, le società sopra indicate avevano acquistato l’immobile strumentale, l’avevano concesso in locazione alla società utilizzatrice e le aliquote delle imposte erano state applicate in misura ridotta. Con il successivo negozio del 2010, oggetto dell’accertamento per cui è causa, non si è realizzato né un acquisto di un bene strumentale né un riscatto da parte dell’utilizzatore. E’ pacifico tra le parti ed accertato nei giudizi di merito che si tratti di cessione di una quota del contratto di locazione finanziaria, nella misura del 50%, nonché della quota indivisa di piena proprietà, pari alla metà dell’immobile.
Va, dunque, esclusa la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 35 sopra citato con conseguente applicazione delle aliquote in misura piena, trattandosi di un negozio diverso dal precedente e privo delle caratteristiche richieste per usufruire dell’agevolazione.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, segue altresì il rigetto dell’originario ricorso introduttivo. Attesa la novità della questione e la difficoltà della ricostruzione normativa, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo.
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
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