CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14150
Tributi – Avviso di accertamento – Fatture per operazioni inesistenti – Amministratore di fatto
Rilevato che
1. Con sentenza n. 10956/03/15, emessa in data 25 novembre 2015, depositata il successivo 4 dicembre, la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR), in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello proposto dall’agenzia delle entrate e dichiarato legittimo l’avviso di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo da L.C. (nato nel 1979, di seguito, il contribuente).
2. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento concernente Iva, Irpef, Irap e le correlate sanzioni per il periodo d’imposta 2003.
3. L’avviso si fondava su un p.v.c., redatto dalla Guardia di Finanza di Mondragone, con cui si contestava al contribuente fatture per operazioni inesistenti, poste in essere quale amministratore di fatto della ditta del nonno L. C. (nato nel 1925), giusta in tal senso l’affermazione resa alla Guardia di Finanza secondo cui “attesa l’età avanzata di mio nonno L. C., mi sono occupato io, in via esclusiva, della gestione della ditta di mio nonno, ivi incluso dei rapporti con clienti e fornitoti. Per l’acquisto della merce, mi rivolgevo direttamente al responsabile della “M.M.C. Srl.” sig. A., non rammento il cognome. Allo stesso ordinavo la merce che nel caso in specie si trattava di abbigliamento militare nuovo. La merce veniva trasportata con mezzi e personale della società venditrice…. I pagamenti avvenivano sia a mezzo assegni che contanti, consegnati direttamente al sig. A.. Per quanto attiene i titoli, questi non erano emessi dalla ditta L. C., ma di provenienza di clienti, successivamente girati alla S.r.l. in parola”.
4. La CTR, a fondamento della decisione osservava che: a) il contribuente godeva di un “potere gestionale esclusivo”, che lo qualificava come amministratore di fatto; b) le dichiarazioni da lui rilasciate alla Guardia di Finanza erano di univoco significato, e non erano inficiate dalle successive dichiarazioni rese di essere stato un dipendente della ditta.
5. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza per i motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Considerato che
– Il ricorrente:
1 – Con il primo motivo, deduce “error in iudicando per violazione e falsa applicazione artt. 111 cost., 132 C.P.C. ed art. 12 disposizioni preliminari al codice civile con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: si sostiene che la sentenza di appello avrebbe violato i criteri legali di interpretazione della sentenza di primo grado, laddove aveva ritenuto che questa aveva annullato l’avviso di accertamento perché doveva essere notificato agli eredi di L.C.; al contrario, la sentenza di primo grado aveva affermato che l’ufficio avrebbe dovuto emettere un autonomo avviso di accertamento nei confronti del L.;
– la censura è inammissibile;
– l’appello rappresenta mezzo d’impugnazione che realizza “una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica”, melius costituisce un mezzo di “gravame”, che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell’organo che ha emesso l’atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata.
Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d’interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell’art. 112 c.p.c., che è stato già esercitato dal precedente giudice, il cui esercizio è sindacabile in questa sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass, n. 4953/1995). In considerazione di ciò non può essere censurato il percorso esegetico seguito dalla Commissione regionale che, riletti gli atti processuali, ha attribuito al contribuente la qualità di amministratore di fatto (già riconosciuta dal primo giudice) e ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del defunto L. C. dovesse essere notificato al contribuente;
– d’altra parte, il ricorrente – incidentale o principale che sia – ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condìzionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato su un asserito contrasto tra la decisione dì primo grado e quella di appello, che in realtà appartiene alla fisiologia del giudizio impugnatorio;
– capziosa sul punto è la disquisizione tra l’emissione di un autonomo avviso di accertamento e la rettifica di quello emesso nei confronti del nonno defunto, formale titolare della Ditta L. C., di cui non si percepisce l’utilità, posto che il contribuente è stato posto in grado, in linea con la funzione propria dell’avviso di accertamento di rendere note le ragioni della pretesa impositiva dell’ufficio (ricollegata all’evidenza con il ruolo rivestito nell’azienda), di apprestare le proprie difese;
– va peraltro rilevato come anche la sentenza di primo grado, trascritta a pag. 8 del ricorso, abbia indifferentemente utilizzato sia la necessità dell’emissione di un autonomo avviso di accertamento sia quella della notifica agli eredi.
2) – con il secondo motivo, deduce “error in procedendo per violazione art. 112 C.P.C. – omessa pronuncia in relazione ad eccezione ritualmente sollevata – con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”: in linea consequenziale con il primo motivo, si sostiene che la CTR avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità proposta al contribuente sul rilievo che l’agenzia delle entrate nulla aveva dedotto sul erché il primo giudice aveva affermato la necessità dell’emissione di un nuovo ed autonomo avviso di accertamento nei confronti del gestore di fatto e perché l’avviso di accertamento in rettifica dovesse essere notificato agli eredi; conseguentemente sulle questioni non contestate, si era formato il giudicato interno;
3) – con il terzo motivo di ricorso, deduce “error in iudicando — violazione e falsa applicazione artt. 111 co. 6 cost. e 132 co. 1 n. 4 con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”, sul rilievo che, ove in relazione a quanto affermato con il secondo motivo, non fosse configurabile un’omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello, ma una pronuncia implicita o espressa sulla stessa, la sentenza era assistita da motivazione inesistente e/o apparente;
– le censure, da esaminare congiuntamente coinvolgendo lo stesso tema, sono inammissibili, dal momento che la CTR ha preso in esame il punto della qualifica attribuita al contribuente e lo ha risolto riconoscendo corretta la notifica all’amministratore di fatto; è utile rammentare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007);
4) – con il quarto motivo di ricorso, deduce “error in iudicando — violazione e falsa applicazione artt. 1362 e 1363 c.c. – con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”, sul rilievo che, ove si ritenesse che la CTR aveva affermato che l’avviso di accertamento era stato emesso a carico del ricorrente quale gestore di fatto, essa avrebbe violato i criteri di interpretazione dell’avviso di accertamento (a sostegno, si richiama Cassazione, sezione V, n. 11336/2016);
– la censura è inammissibile;
– premesso che l’arresto di legittimità richiamato si riferisce alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti e ai suoi effetti ed è inutilmente invocato nella fattispecie, è sufficiente rilevare che la qualifica di “gestore di fatto” trova la sua base nell’avviso di rettifica, trascritto a pag. 18, della cui legittimità si è già trattato, e non implica il subentro del gestore di fatto nel complesso della posizione fiscale del defunto, ma solo per quei tributi che si ricollegano alla posizione rivestita di fatto nella ditta;
5) – con il quinto motivo di ricorso, deduce “error in iudicando — violazione e falsa ,applicazione artt. 51 cost., 468 c.c. e 41 bis d.p.r. 600/73 con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”: si ribadisce che il contribuente non era erede legittimo del deceduto L. C. e quindi la sua posizione di gestore di fatto avrebbe dovuto essere valutata con un autonomo avviso di accertamento;
– la censura è inammissibile;
– l’istituto della rappresentazione è malamente invocato; la qualità di amministratore di fatto del contribuente è stata ricavata dal ruolo rivestito nella ditta correttamente contestato ai fini fiscali con l’avviso impugnato;
6) – con il sesto motivo di ricorso, eccepisce “error in iudicando — violazione e falsa .applicazione artt. 2082 c.c. e 41 bis d.p.r. 600/73 con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”: si censura che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto al contribuente la qualità di amministratore di fatto senza valutare se la presunta gestione a lui ascritta desse luogo a un profilo direzionale;
– la censura è inammissibile;
– come noto, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre esula dallo stesso l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, prospettabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione e il cui esame, a differenza dalla censura per violazione di legge, è mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., ord., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., ord., 30 aprile 2018, n. 10320; Cass., ord., 13 ottobre 2017, n. 24155);
– le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata;
– mentre il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista„ pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass., ord., 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. 26 settembre 2005, n.18782);
– fa, dunque, parte del sindacato di legittimità secondo il paradigma della «falsa applicazione di norme di diritto» il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l’esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo) è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo (così, Cass. 31 maggio 2018, n. 13747);
– non è, quindi, affatto precluso al giudice di legittimità stabilire se il giudice di merito abbia correttamente sussunto sotto l’appropriata previsione normativa i fatti da lui accertati, ferma restando l’insindacabilità di questi ultimi e l’impossibilità di ricostruirli in modo diverso e l’errore eventualmente commesso non è un errore di accertamento, ma un errore di giudizio, consistente nello scegliere in modo non corretto quella, tra le tante norme dell’ordinamento, della quale deve farsi applicazione al caso concreto (cfr. Cass., 18 gennaio 2018, n. 1106);
– con la censura in esame, sotto l’aspetto della violazione di legge, il contribuente chiede, in realtà, a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto, ovverosia l’ampiezza dei poteri esercitati dal contribuente, non censurabili in questa sede, mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici, quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative;
7) – con il settimo motivo di ricorso, deduce “error in iudicando — violazione e falsa applicazione artt. 2082 c.c. e 41 bis d.p.r. 600/73 – con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”: si sostiene che la CTR non avrebbe valutato il dato decisivo introdotto nel ricorso introduttivo e poi nell’appello incidentale secondo cui le decisioni gestorie erano prese dal di lui nonno; – il motivo è inammissibile, da un lato in quanto il punto relativo al ruolo di gestore di fatto del contribuente è stato oggetto di motivata attenzione sia da parte della CTP che da parte CTR; dall’altro perché la CTR richiama e mostra di condividere le ragioni addotte sul punto dalla CTP, cosicché il contribuente, per non incorrere in una dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., avrebbe dovuto dimostrare – circostanza che non si è verificata – che diversi erano stati i motivi del rigetto per CTP e CTR, mentre la posizione del contribuente è stata esaminata sia dalla CTP che dalla CTR e gli elementi acquisiti sono stati ritenuti idonei da entrambe le Commissioni a formulare il giudizio sull’esercizio di effettivi poteri gestionali in capo al contribuente, cosicché può farsi applicazione del principio secondo cui nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con mod., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);
– nella specie il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto addotte dalle due Commissioni siano diverse;
8) – con l’ottavo motivo di ricorso, eccepisce “error in iudicando — violazione e falsa .applicazione artt. 2082 c.c. e 41 bis d.p.r. 600/73 – violazione e falsa applicazione art. 7 d. Igs. 546/92 – violazione e falsa applicazione artt. 2679, 2727, 2729, 2730, 2734 e 2735 c.c. – violazione e falsa applicazione art. 2700 c. c. – violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. – con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: si sostiene che erroneamente la CTR aveva riconosciuto la qualità di amministratore di fatto in capo al contribuente sulla base della sola dichiarazione resa ai militari verbalizzanti, in assenza di ulteriori elementi;
– la censura è inammissibile;
– infatti, ai fini degli accertamenti tributari, non è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzioni siano plurimi, benchè gli artt. 2729, primo comma, cod. civ., 38, terzo comma, 39, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 si esprimano al plurale, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico elemento, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico, non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretto, come nella specie, da una adeguata motivazione che sia immune da contraddittorietà (Cass. n. 17574 del 29/7/2009; Cass. n. 656 del 15/1/2014; Cass. n. 2155 del 25/1/2019);
– correttamente, la CTR ha valorizzato la confessione stragiudiziale del contribuente rilasciata alla GdF: soccorre, in proposito, il principio logico giuridico per cui ogni dichiarazione del legale rappresentante può costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. 28316/2005, 9320/2003, 7964/1999);
9) – con il nono motivo di ricorso, deduce “error in iudicando — violazione e falsa applicazione artt. 2082 c.c. e 41 bis d.p.r. 600/73 – violazione e falsa applicazione art. 7 d. Igs. 546/92 – violazione e falsa applicazione artt. 2679, 2727, 2729, 2730, 2734 e 2735 c.c. – violazione e falsa applicazione art. 1362 c.c. – violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. – con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: si sostiene che dal contenuto della sentenza era escluso che la CTR, non avendo mai fatto richiamo all’art. 2735 c.c., avesse assegnato valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese dal contribuente; pur tuttavia, ove dovesse ritenersi il contrario, la CTR avrebbe violato le norme richiamate in quanto le dichiarazioni rese erano prive di animus confidenti e la decisione si poneva in contrasto con l’affermazione successiva secondo cui “egli si limitava a fornire ove richiesto aiuto al mio nonno”; la CTR avrebbe violato il criterio legale di interpretazione posto dall’art. 1362 c.c. avendo attribuito carattere gestorio ad attività prive di un contenuto decisionale; inoltre, avrebbe omesso di considerare che il contribuente si era sempre riferito alla “ditta di mio nonno” e non aveva fatto riferimento temporale in ordine alla assunzione della gestione; mancava inoltre ogni riferimento alla domanda rivolta al contribuente, necessaria per definire il periodo cui la stessa potesse riferirsi;
– la censura è inammissibile, atteso che in luogo di un problema interpretativo, consistente nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle citate norme di legge, con il motivo in esame si allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (ex plurimis: Cass. sez. 1, 13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. sez. 4, 11/01/2016, n. 195, Rv. 638425-01; Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26110, Rv. 638171-01). Il motivo quindi propone una lettura alternativa delle risultanze di causa, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati o di specifica indicazione di un preciso error in iudicando. Nel far ciò, peraltro, la stessa articolazione dei motivi conferma il giudizio di merito, evidenziando, effettivamente, una erronea ricognizione da parte della CTR della situazione fattuale (con conseguente inammissibilità delle doglianze);
– inconferente è il rilievo secondo cui la CTR non avrebbe qualificato formalmente come confessione stragiudiziale la dichiarazione rilasciata alla GdF: a prescindere dall’irrilevanza del dato, la CTR ha dato una valutazione contenutistica alla detta dichiarazione, siccome dotata di “chiaro ed univoco significato” e si è mossa nell’alveo della giurisprudenza di legittimità per cui ogni dichiarazione del legale rappresentante può costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. 28316/2005, 9320/2003, 7964/1999);
– quanto alla mancanza di un riferimento temporale in ordine alla assunzione della qualifica, è sufficiente rilevare che ogni dichiarazione non ha un valore in sé ma deve essere contestualizzata nel momento in cui viene espressa, per cui si deve rilevare che, essendo stata essa rilasciata nell’ambito di una verifica relativa all’anno 2003 (e 2004), come lo stesso contribuente riconosce, è coerente argomentare, nel senso implicitamente fatto dalla CTR, che quanto dichiarato dal contribuente -circa gli acquisiti e le consegne della merce, espressamente riferite al “caso di specie” – era relativo all’annualità accertata;
10) – con il decimo motivo di ricorso, deduce “error in iudicando — violazione e falsa .applicazione artt. 2082 c.c. e 41 bis d.p.r. 600/73 – violazione e falsa applicazione art. 7 d. Igs. 546/92 – violazione e falsa applicazione artt. 2679, 2727, 2729, 2730, 2734 e 2735 c.c. – violazione e falsa applicazione art. 1362 e 1363 c.c. – violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. – con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: si contesta che la CTR avrebbe riconosciuto la qualifica di amministratore di fatto in capo al contribuente sulla base di una dichiarazione di scienza, priva di valore negoziale, valutata in violazione dei criteri in tema di giudizio presuntivo; si assume che la dichiarazione resa non implicava alcun riferimento alle operazioni gestorie;
– la censura è inammissibile;
– con esso, in sostanza, si sindaca la sentenza impugnata per violazione di legge ma, in realtà, non si fa valere un vizio di interpretazione e valutazione di norme giuridiche (ricadente sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), ponendo invece questioni inerenti la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione (nei termini già trattati sub 9);
11) – con l’undicesimo motivo di ricorso, deduce “violazione e falsa, applicazione artt. 2082 c.c. e 41 bis d.p.r. 600/73 – violazione e falsa applicazione art. 7 d. Igs. 546/92 – violazione e falsa applicazione artt. 2679, 2727, 2729, 2730, 2734 e 2735 c.c. – violazione e falsa applicazione art. 1362 c.c. – violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. – con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: si contesta l’interpretazione data dalla CTR alle affermazioni rese dal contribuente di “essere stato dipendente della ditta L.”, non avendo mai il medesimo rilasciato dichiarazioni in tal senso ai militari verbalizzanti; si precisa che la questione del rapporto di lavoro fu introdotta come prospettiva difensiva nel ricorso di primo grado, “comunque facendosi riferimento al mancato inquadramento ossia all’assenza di contratto formale”;
– la censura è inammissibile;
– la CTR non ha affermato che la questione del rapporto di lavoro fu proposta in sede di dichiarazioni alla GdF;
– lo stesso contribuente riconosce che questa tesi fu proposta innanzi alla CTP e correttamente il tema è stato valutato, e ritenuto infondato, dalla CTR;
– mette conto di rilevare che è principio giurisprudenziale che quanto riportato dal difensore in un atto giudiziale è direttamente riferibile alla parte, cui pertanto va attribuito, quando concerne fatti che il difensore può avere appreso direttamente dall’assistito. Pertanto, poiché nel giudizio di primo grado con il ricorso fu introdotta la tesi dell’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, si deve presumere che ciò avvenne con il consenso e sulla base dei dati di fatto appresi dalla parte rappresentata.
12) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.