CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14155 – Relativamente all’assistenza tra Stati dell’Unione europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino il credito od il titolo esecutivo, mentre ricade nella giurisdizione dello Stato destinatario quando le censure investano gli atti esecutivi, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente a fronte di un titolo contenente la pretesa tributaria proveniente da uno Stato estero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all’ambito, ristretto, delle questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana