CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14211
Tributi – Avviso di accertamento – Motivazione – Omessa menzione delle osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica del PVC – Nullità per difetto di motivazione – Esclusione
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha respinto l’appello proposto avverso una sentenza CTP Avellino, di accoglimento del ricorso della contribuente s.r.l. “A.I.” avverso avviso accertamento IRES, IRAP ed IVA 2010; entrambi i giudici di merito hanno preliminarmente ritenuto nullo l’avviso di accertamento impugnato, per non avere l’ufficio valutato le ragioni fatte valere dalla società contribuente con memoria regolarmente depositata, ai sensi dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, entro il termine dilatorio di gg. 60 dalla notifica del pvc, posto a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 e 42 commi 2 e 3 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente l’avviso di accertamento impugnato era stato ritenuto nullo per una supposta violazione art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000; invero l’art. 43 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, che elencava i casi di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, non faceva alcun riferimento all’obbligo di valutare le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica del pvc; l’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 aveva inteso salvaguardare il principio della cooperazione fra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, consentendo a quest’ultimo di presentare osservazioni all’ufficio, le quali avrebbero potuto essere valutate nel corso dell’attività accertativa, senza alcun obbligo per l’ufficio di menzionare tali valutazioni nell’atto di accertamento;
che la società contribuente si è costituita con controricorso;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13613 del 2019; Cass. n. 8378 del 2017; Cass. n. 3583 del 2016; Cass. n. 16036 del 2015) è concorde nel ritenere che, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, ex art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000; invero la nullità di un avviso di accertamento consegue solo alle irregolarità per le quali detta sanzione sia espressamente prevista dalla legge; il che non è dato rinvenire nella specie; detta nullità può farsi conseguire solo ad irregolarità da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie riconosciute al contribuente di così grave entità da impedire la produzione di ogni effetto per il contribuente; ma neanche tale ipotesi è rinvenibile nella specie; va inoltre ritenuto che l’amministrazione finanziaria ha certamente l’obbligo di valutare le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, ma non ha l’obbligo di esplicitare dette valutazioni nell’atto impositivo, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata;
che appare fuorviante il richiamo fatto dalla CTR ad un precedente di questa Corte di legittimità, che avrebbe avallato la decisione adottata; invero l’ordinanza richiamata (Cass. n. 17210 del 2018) ha ad oggetto una fattispecie diversa, riferita ad un’ipotesi in cui la stessa amministrazione aveva espressamente ammesso di non avere valutato le memorie presentate dal contribuente; al contrario, nella specie in esame, la CTR ha dato atto che l’amministrazione finanziaria aveva dichiarato di avere valutato le osservazioni formulate dalla società contribuente in sede di notifica del pvc, censurando unicamente ed in modo erroneo la mancata esplicitazione di dette valutazioni;
che il ricorso in esame va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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