CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2020, n. 7493
Ricalcolo della pensione di reversibilità – Computo delle settimane di contributi, versati nella gestione coltivatori diretti – Conformità alla domanda amministrativa – Autonoma domanda di supplemento di pensione – Critica generica della sentenza impugnata
Rilevato che
1. con sentenza n. 311 pubblicata il 3.4.18 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di D.N.S. confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti dell’Inps e diretta ad ottenere il ricalcolo della pensione di reversibilità, in quanto liquidata senza il computo di 286 settimane di contributi, versati nella gestione coltivatori diretti e riferibili al dante causa;
2. la Corte territoriale, respinta l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, ha ritenuto che l’Inps avesse liquidato la pensione in conformità alla domanda amministrativa; quest’ultima infatti aveva ad oggetto la liquidazione della pensione di reversibilità nella gestione dei lavoratori dipendenti e non comprendeva anche il periodo contributivo nella gestione coltivatori diretti; ha precisato che la D.N. avrebbe dovuto proporre un’autonoma domanda di supplemento di pensione per poter ottenere l’accredito della contribuzione versata nella gestione lavoratori autonomi;
3. avverso tale sentenza D.N.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
Considerato che
5. con l’unico motivo di ricorso la D.N. ha rilevato come la domanda di supplemento costituisca strumento idoneo a richiedere quote di pensione per contribuzione accreditata dopo il pensionamento laddove nel caso di specie, trattandosi di pensione di reversibilità, non vi erano contributi successivi al pensionamento; ha aggiunto che i contributi da CDCM risultavano già accreditati sul conto assicurativo del dante causa ed erano stati inspiegabilmente esclusi dal computo ai fini della pensione e che la domanda di pensione di reversibilità comprende necessariamente la totalità dei contributi versati sulla posizione assicurativa del de cuius, salvo esplicita rinuncia ad una parte della contribuzione, nel caso di specie mancante; ha precisato di avere indicato, nella domanda (Prot. n. 36330 dell’11.2.14) presentata telematicamente tramite il patronato INAS (allegata al presente ricorso), che il marito aveva prestato attività come lavoratore dipendente nell’assicurazione generale obbligatoria e come lavoratore iscritto al fondo speciale; ha sostenuto come la Corte di merito avesse ignorato tale dichiarazione e quindi omesso di valutare un punto decisivo della controversia;
6. il ricorso è inammissibile sotto più profili;
7. anzitutto, in quanto le censure non sono veicolate secondo i vizi elencati nell’art. 360 c.p.c.; come è noto, il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; da ciò consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione in riferimento alle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, non collegabile ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito, essendo inesigibile intervento integrativo della Corte per la compiuta formulazione del motivo; (cfr. Cass. n. 18202 del 2008; Sez. 6 n. 11603 del 2018);
8. ove anche si qualificasse la critica come riferita all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha preso in esame la domanda amministrativa e ne ha interpretato il contenuto, ritenendo lo stesso come limitato alla domanda di “liquidazione di una pensione nella gestione lavoratori dipendenti, senza che fossero presenti ulteriori elementi per ritenere … la domanda volta a prendere in considerazione il periodo come coltivatore diretto”;
9. il ricorso in esame non reca la trascrizione della domanda in oggetto (non essendo sufficiente l’allegazione al ricorso), ma neppure è censurata, con riferimento agli specifici canoni ermeneutici, l’interpretazione della domanda data dai giudici di appello (Cass. n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; Cass. n. 18375 del 2006);
10. per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile;
11. nessuna pronuncia sulle spese va adottata in ragione della dichiarazione di esonero resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;
12. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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