CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9646 – Qualora si denunci in sede di legittimità l’omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l’onere non solo di trascrivere in ricorso il testo integrale o quanto meno la parte significativa del documento in questione, ma altresì di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate con riguardo ad esso nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione documentale, che – non equivalendo di per sé ad allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo – non comporta per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione