CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9683 – L’aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nell’art. 18, comma 4 cit., senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegra