CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26956
Tributi – Riscossione – Intimazione di pagamento – Atto prodromico divenuto definitivo – Mancata corrispondenza nell’atto di impugnazione
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che P.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto il ricorso del contribuente contro un’intimazione di pagamento per IRPEF e IVA, relativamente all’anno 2007;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. ed 1 comma 50 D.Lgs n. 106/2005, con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.: successivamente alla decisione impugnata, la CTP di Roma, pronunziandosi sull’opposizione alla comunicazione d’iscrizione ipotecaria, aveva dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati, stante la mancata notifica degli atti presupposti (fra cui anche la cartella relativa al pagamento de quo), e tale pronunzia era divenuta irrevocabile; che l’intimata non ha resistito;
che il motivo è infondato;
che, in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 6-5, n. 18875 del 26/09/2016; Sez. 5, n. 20257 del 09/10/2015);
che, nella specie, la sentenza definitiva della CTP non ha tuttavia riguardato l’accertamento della mancata notifica (e dunque della mancata conoscenza) della cartella esattoriale, prodromica all’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, giacché, avuto riguardo alla documentazione allegata al ricorso, non si rinviene alcuna coincidenza fra l’elenco e la “cartella di pagamento n. 09720100371603612000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di IVA ed IRAP anno d’imposta 2007”;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13.
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