CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20161 – In tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente e, se del caso, trascrivere nel ricorso, gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla Corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata