CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17630 – Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale, non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni