CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17634
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Soggetto fallibile – Requisiti dimensionali
Rilevato che
Con sentenza del 12.2.2018 il Tribunale di Venezia, su ricorso presentato da vari soggetti, dichiarò il fallimento della Carrozzeria B. s.a.s. di B.L. & C. Avverso tale sentenza fu proposto reclamo da parte della società fallita e del suo socio illimitatamente responsabile L. B., adducendo che tale società non sarebbe soggetto fallibile ai sensi dell’art. 1, comma 1, l.f., che non sussisterebbe il requisito dimensionale relativo all’indebitamento di cui all’art.1 comma 2 l.fall., né lo stato d’insolvenza.
Non si costituirono i reclamati.
Con sentenza emessa il 23.7.18 la Corte d’appello di Venezia rigettò il reclamo, osservando che: i requisiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), l.fall. debbono sussistere congiuntamente, e dalla documentazione depositata risultavano superati; in particolare dai bilanci del 2011 e 2012 risultavano rispettivamente un attivo patrimoniale ammontante a euro 683.738,34 e euro 618.647,79, mentre per l’esercizio 2011 i ricavi lordi ammontavano a euro 318.379,17; la società aveva solo eccepito di non aver mai contratto indebitamenti superiori al limite di euro 500.000,00, tacendo però circa gli altri due requisiti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1, comma 1, l.fall.; dal bilancio 2012 emergevano debiti pari a euro 517.930,95; tali dati s’imponevano pur considerando l’errore del Tribunale che, facendo riferimento alle informative della Guardia di Finanza, aveva indicato debiti per euro 250.440,71 verso l’Agenzia delle Entrate che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era la somma comprensiva della quasi totalità delle cartelle fiscali; lo stato d’insolenza era desumibile dalla qualità dei debiti non pagati (in particolare, riguardo alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e alle imposte e contributi previdenziali e assistenziali), risultando altresì che la società non era titolare di immobili o automezzi, mentre il valore attribuito alle attrezzature, per euro 40.000,00 non era certo sufficiente per far fronte all’esposizione debitoria (tenuto altresì conto che i crediti ammessi al passivo tempestivamente ammontavano a euro 402.931,11).
La Carrozzeria B. s.a.s. e il socio L.B. ricorrono per cassazione con quattro motivi.
Non si sono costituiti gli intimati.
Ritenuto che
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito alla pronuncia sul superamento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), l.fall.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. c), l.fall., per erronea valutazione dell’ammontare dei debiti.
Con tali motivi la ricorrente si duole, in particolare, che dall’esame della documentazione acquisita dal Tribunale si desumeva il mancato superamento del limite di euro 500.000,00 in relazione all’indebitamento, e che la Corte distrettuale aveva pronunciato ultra petita riguardo a questioni non dedotte in precedenza, quali i requisiti dimensionali previsti dalla l.fall. diversi da quello relativo all’indebitamento, violando anche il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.f. per omessa e erronea valutazione della qualità di imprenditore fallibile della società ricorrente, mera impresa artigiana a norma della I. n. 443/85, iscritta nell’apposito albo, che svolgeva attività meccanica con l’ausilio di poche attrezzature e di cinque dipendenti.
Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall. per aver la Corte d’appello erroneamente valutato la sussistenza dello stato d’insolvenza, poiché la società versava in situazioni di transitoria difficoltà, non avendo compiuto alcun atto espressivo d’insolvenza.
Il primo motivo di ricorso è infondato, considerando che l’effetto devolutivo pieno -che caratterizza, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n.1893/18), il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento- ben consentiva alla Corte d’appello di esaminare la censurata sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2 l.fall. sotto tutti i profili previsti dalla norma, che del resto ne prescrive la sussistenza congiunta.
Ne consegue anche l’inammissibilità, per difetto di interesse, del secondo motivo di ricorso, perché il solo dato relativo alla misura dell’indebitamento non sarebbe comunque sufficiente ad escludere la fallibilità ai sensi della norma richiamata.
Il terzo motivo è inammissibile poiché basato sulla indicazione di alcuni elementi di fatto -a partire dalla iscrizione della società all’albo delle imprese artigiane- senza indicare come ed in quale atto essi sarebbero stati introdotti nel giudizio di merito in assolvimento dell’onere che grava sul ricorrente quando, come nella specie, ciò non risulti dalla sentenza impugnata.
Il quarto motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha tra l’altro desunto lo stato d’insolvenza dall’inadempimento, giudicato sintomatico, delle obbligazioni vantate dai lavoratori dipendenti e dall’Agenzia delle Entrate, escludendo qualsiasi transitoria crisi di liquidità in base ad una puntuale motivazione in fatto, che il motivo di ricorso tende inammissibilmente (oltre che genericamente) a sovvertire.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma Ibis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
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