CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25341
Previdenza – Omessi contributi – Avviso di addebito – Utili da mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa – Base imponibile – Esclusione
Rilevato
che, con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Pistoia e accoglieva l’opposizione proposta da M.N. nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito con il quale veniva richiesto allo stesso il pagamento dei contributi di cui era stato omesso il versamento alla Gestione Artigiani relativi ai redditi di partecipazione alle società di capitali nelle quali il N. rivestiva esclusivamente il ruolo di socio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che, individuando la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella l. n. 438/1992) quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerando che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegua che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il N.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che il controricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
– che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella I. 438/1992 e della l. n. 233/1990, lamenta il discostarsi della Corte territoriale da un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina invocata per la quale nella base imponibile ai fini dell’individuazione dapprima della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e successivamente, della prestazione pensionistica adeguata si debbano comprendere tutti i redditi di impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali;
– che il motivo risulta infondato ritenendo il Collegio di dover dare continuità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 805/2021 e Cass. n. 18594/2020) secondo cui poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella l. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS, dando conto altresì i richiamati precedenti delle ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354/2001;
– che, pertanto, il ricorso va rigettato
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.