CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5437
Rapporto di lavoro – Tempo “tuta” – Retribuzione – Quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione – Eterodirezione
Rilevato
1. Che con sentenza n. 418/2014 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.C. e altri lavoratori, aveva condannato la U. Firenze Soc. al pagamento della retribuzione corrispondente al tempo richiesto dalle operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, quantificato in dieci minuti per ogni giornata di lavoro effettivo;
1.1. che la statuizione di conferma è stata fondata sulla considerazione che le operazioni di vestizione e svestizione erano risultate eterodirette sia in relazione al tempo che al luogo; la quantificazione dei tempi, stabilita in complessivi dieci minuti, per lo svolgimento di tali operazioni doveva considerarsi congrua in base a nozioni di comune esperienza;
2. che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso U. Firenze Soc. coop. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis.1, cod. proc. civ.;
Considerato
1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. Igs 08/04/2003 n. 66 sull’orario di lavoro, dell’art. 98 c.c.n.I. di settore e dell’art. 2104 cod. civ. censurando la sentenza impugnata con riferimento alla definizione legale di orario di lavoro desumibile dall’art. 1, comma 2, d Igs n. 66/2003 cit. e alla nozione di orario di lavoro elaborata dalla giurisprudenza comunitaria alla stregua delle quali – sostiene – era da escludere la possibilità di ricomprendere nell’ambito dell’orario di lavoro i tempi di vestizione e svestizione propedeutici all’espletamento della prestazione. Deduce, inoltre, l’errata interpretazione dell’art. 98 c.c.n.I. di settore in tema di durata settimanale dell’orario di lavoro e di lavoro effettivo, sul rilievo che in base a tale previsione collettiva le attività – quali quella in esame propedeutiche all’espletamento della prestazione lavorativa, esulavano dall’orario di lavoro e dal connesso diritto alla retribuzione; il lavoratore, stipulando il contratto di lavoro con contenuto regolamentato dal c.c.n.I., aveva accettato di assumere un obbligo specifico quale quello di essere presente sul posto di lavoro a rendere la prestazione a inizio turno; il tempo impiegato prima di tale momento, quand’anche finalizzato al corretto espletamento della prestazione, andava ricondotto all’ambito degli atti di diligenza preparatoria e come tale non doveva essere remunerato;
2. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., censurando la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta dimostrazione dell’esistenza di eterodirezione per le attività di vestizione e svestizione; lamenta la mancata ammissione della prova articolata pur in presenza di contestazione da parte della datrice di lavoro dei fatti sul punto allegati dai lavoratori ed in particolare dell’obbligo di effettuare le operazioni di vestizione e svestizione esclusivamente presso gli spogliatori della società; critica, per difetto di gravità, univocità e concordanza degli elementi considerati, il ragionamento presuntivo che aveva indotto il giudice di merito a desumere dall’obbligo di custodia degli indumenti negli armadietti posti all’interno degli spogliatoi, la prova dell’eterodirezione dei tempi e delle modalità di vestizione;
3. che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento alla quantificazione in dieci minuti del tempo di vestizione e svestizione; evidenzia che tale quantificazione si pone in contrasto con le stesse istanze istruttorie formulate dagli originari ricorrenti e che, a fronte delle contestazioni della società, il giudice di merito avrebbe dovuto dare ingresso alla prova articolata sul punto;
4. che con il quarto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’assenza di prova dell’eterodirezone, non dimostrabile dalla mera circostanza della custodia di detti indumenti sul luogo di lavoro;
5. che il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l’ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall’ipotesi in cui, per l’assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all’esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti; l’eterodirezione può, derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento; (Cass. 28/03/2018, n. 7738; Cass. 26/01/2016, n. 1352; Cass. 07/06/2012, n. 9215; Cass. 08/09/2006 n. 19273); tale soluzione è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14 – v. Cass. n. 1352/2016 cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto);
5.1. che l’esame nel merito della censura fondata sulle previsioni del contratto collettivo risulta assorbita dal rilievo della sua inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente offerto dati utili al reperimento del documento contrattuale nell’ambito delle fasi di merito, come prescritto (Cass. 11/01/2016 n. 195; Cass. 12/12/2014 n. 26174; Cass. 24/10/2014 n. 22607), né avendo provveduto, in violazione del disposto dell’art. 369, comma 2, n. 4, al deposito del testo integrale dello stesso, violazione sanzionata con l’improcedibilità (Cass. 04/08/2008, n. 21080);
6. che il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata è pervenuta all’affermazione che le operazioni di vestizione e svestizione rientravano nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice in considerazione del fatto che il regolamento Unicoop Firenze Soc. Coop. stabiliva l’obbligo di conservazione degli indumenti da lavoro presso la sede aziendale, all’interno dell’armadietto personale assegnato a ciascun lavoratore nello spogliatoio e che era pacifico il divieto di fare uso di tali indumenti al di fuori del luogo di lavoro; dal regolamento relativo all’utilizzo dell’orologio marcatempo si desumeva, inoltre, che tali operazioni dovevano avvenire prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, circostanze queste che denotavano la regolamentazione da parte del datore di lavoro delle operazioni di vestizione e svestizione in relazione al luogo ed al tempo. Tale accertamento non risulta validamente censurato. In primo luogo il motivo presenta un difetto d autosufficienza laddove, nell’affermare la avvenuta specifica contestazione di tutte le allegazioni svolte dai lavoratori circa l’obbligo di vestirsi esclusivamente presso gli spogliatoi aziendali (v. pag. 23 ricorso, terzo capoverso), omette la completa trascrizione delle allegazioni di controparte, indispensabili al fine di assicurare la verifica della correlazione con le deduzioni difensive svolte nella memoria di costituzione della società, riprodotta per esteso nel ricorso per cassazione;
6.1. che, in ogni caso, il giudice di appello ha ritenuto raggiunta la prova dell’eterodirezione sulla base di una serie di elementi di fatto considerati nella loro valenza indiziaria, sulla base di un ragionamento non inficiato dalle, censure articolate nel ricorso per cassazione le quali non evidenziano alcuna implausibilità delle conseguenze tratte dal giudice di merito dagli elementi conosciuti, alla stregua del criterio dell’id quod plerumque accidit. Appare del tutto plausibile, infatti, che dall’obbligo di custodia degli indumenti in luogo aziendale e dalla disciplina delle relative modalità temporali sia stato tratto il convincimento dell’eterodirezione da parte del giudice di merito al quale è istituzionalmente demandata la selezione degli elementi certi dai cui risalire, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ. al fatto ignorato, con – un giudizio sottratto al controllo di legittimità salvo che esso si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (Cass. 16/05/2017 n. 12002; Cass. 05/12/2011 n. 26022; Cass. 10/11/2003 n. 16831). Come chiarito da questa Corte, inoltre, è da escludere che chi censura un ragionamento presuntivo possa limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito – come in concreto avvenuto nel caso di specie – in quanto occorre che sia fatta emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. Sez. Un. 07/04/2014 nn. 8053 e 8054;
7. che il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha convenuto con la sentenza di prime cure in punto di quantificazione dei tempi necessari per le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti aziendali, sulla base essenzialmente del ricorso al “fatto notorio”. Le pretese contraddizioni evidenziate in relazione alle allegazioni ed alle istanze istruttorie formulate con la originaria domanda sono inidonee a scardinare tale accertamento per la dirimente considerazione che sono affidate a espressioni tratte dagli atti difensivi di controparte, le quali, espunte dal contesto argomentativo di riferimento (manca, infatti la trascrizione dell’intero contenuto della originaria domanda), non consentono di cogliere con completezza il tenore delle difese articolate dai lavoratori e la posizione sul punto della società;
7.1. che le ulteriori deduzioni articolate dalla società nella illustrazione del motivo risultano inidonee a scardinare l’accertamento del giudice di merito fondato, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., sulle nozioni di comune esperienza, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. 18/07/2011 n. 15715; Cass. 20/05/2009 n. 11729);
7.2. che, infatti, parte ricorrente, in relazione a tale profilo, si limita a osservare che la quantificazione operata risulterebbe <<di solare evidenza>> eccessiva, e, quindi, in sostanza, a contrapporre a quella fatta propria dal giudice di merito una propria differente valutazione dei tempi necessari a compiere le operazioni di vestizione e svestizione;
8. che il quarto motivo è inammissibile perché la censura articolata non è conforme all’attuale configurazione dell’art. 360, comma 1., n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis. Infatti, secondo la rigorosa lettura di questa Corte (Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053), al fine della valida censura della sentenza di secondo grado sotto il profilo del vizio motivazionale, si richiede che l’omissione denunziata concerna un “fatto storico” risultante dagli atti e documenti di causa, laddove la “mancanza di eterodirezione nella vestizione” che parte ricorrente assume come “fatto omesso”, costituisce espressione di un giudizio valutativo frutto della globale considerazione di un complesso di circostanze di fatto;
9. che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;
10. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;
11. che sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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