CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5145 – Per aversi riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2941 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell’atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà