CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2230 – Gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell’art. 2113 cod. civ., debbono attenere alle mere conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi e non già all’obbligo in sé considerato gravante sul soggetto obbligato a corrispondere i contributi all’INPS, perché quest’obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il soggetto obbligato al versamento della contribuzione ed il lavoratore