CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2082
Cessione ramo d’azienda – Nullità – Riconoscimento – Pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto le domande degli odierni ricorrenti, dipendenti della società A. I. s.p.a., trasferiti dall’1/9/2011 alle dipendenze di G. s.p.a. a seguito di cessione di ramo di azienda, volte a ottenere il riconoscimento della nullità della cessione, con conseguente reintegrazione alle dipendenze di A. I. s.p.a. e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto;
2. la Corte territoriale, premesso che il ramo di azienda ceduto aveva riguardato l’articolazione denominata GOV, operativa nel settore della società dedicato ai contratti di consulenza con la Pubblica Amministrazione nazionale e locale attiva nel mercato dell’Information Tecnology, riteneva sussistente l’autonomia funzionale del ramo e valida la sua cessione;
3. hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe, affidato a due motivi;
4.ha resistito, con controricorso tempestivo illustrato con memoria, la società;
Considerato che
1. con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 e dell’art. 1406 cod.civ., osservando che erroneamente era stata respinta la censura alla sentenza di primo grado fondata sulla circostanza che non erano stati ceduti con il ramo gli analisti di business, i Technical leader e i Business manager, sia per una errata interpretazione delle deposizioni testimoniali, sia perché ciò che individuava il preteso ramo – cioè strategie commerciali, contenuti di offerte e modalità di gestione dei contratti, peculiari rispetto a quelle tipiche della clientela privata – non era realizzato dagli operai ma piuttosto dal management della divisione non ceduto, sicché l’entità organizzata funzionalmente autonoma doveva includere, proprio in relazione al settore di mercato, le citate figure professionali, cedendosi altrimenti non la struttura ma i singoli contratti di lavoro dei lavoratori ceduti;
2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1406, 1325, 1470, 2112 e 1697 c.c., osservando che nella fattispecie mancava un elemento essenziale del contratto, il prezzo della cosa venduta, ed era onere della controparte dimostrare l’esistenza di un contratto lecito, anche attraverso la prova del pagamento del prezzo.
3. il primo motivo di ricorso è inammissibile, poggiando il suo argomentare su una non consentita rilettura delle dichiarazioni testimoniali, incentrandosi anche sulla mancata cessione di alcune figure professionali ritenute strategiche e omettendo del tutto di argomentare riguardo agli altri indici ritenuti dalla Corte significativi dell’avvenuta cessione (quali l’omogenea natura del settore di mercato cui il ramo era preposto, ma anche l’avvenuta cessione di beni, di personale, di commesse, di crediti verso la clientela, di debiti verso i fornitori);
4. anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché la Corte territoriale, con ragionamento non specificamente censurato, fornisce spiegazione riguardo alle ragioni in forza delle quali dovesse escludersi che il prezzo della cessione, comunque garantito da fideiussione, per essere subordinato all’incasso della fattura da emettere per crediti già maturati all’atto della cessione, fosse pari a zero, mentre, per quanto riguarda la rilevata mancanza di prova del pagamento del prezzo, la censura non investe il rilievo contenuto in sentenza e avente carattere risolutivo, riguardo alla novità della circostanza, dedotta per la prima volta in appello in violazione del divieto posto dall’art. 437 c.p.c.;
5. il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile;
6. le spese di lite che seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarato anticipatario;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto