CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2217
Fallimento – Credito nei confronti del fallito – Cessione – Ammissione al passivo del cessionario – Credito anteriore al fallimento – Necessità – Irrilevanza del momento di cessione del credito
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento H.R. S.p.a. proposta da I.F.I. S.p.a. (di seguito I.) contro il diniego di ammissione del credito di Euro 528.733,76 di cui essa aveva chiesto l’ammissione quale cessionaria del corrispondente credito vantato verso la H.R. S.p.a. in bonis dalla propria cedente, C.G.I. S.p.a.
1.1. Avverso detta decisione la B.P.I. S.c.p.A., agendo quale mandataria con rappresentanza di I., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato su due profili di censura. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
2. La ricorrente censura la decisione del tribunale laddove afferma che l’opponente «non avrebbe fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe richiesto dall’art. 45 l.fall. e dell’art. 1264 c.c.», norme di cui lamenta la violazione e falsa applicazione.
2.1. Sotto il primo profilo, osserva che la natura consensuale del contratto di cessione di credito, ex art. 1260 c.c., comporta il suo perfezionamento per effetto del semplice accordo tra cedente e cessionario, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. o dalla sua (equipollente) accettazione; di conseguenza la legittimazione attiva di I. derivava dall’atto di cessione dei crediti verso H.R. s.p.a. in data 23 gennaio 2013, avente data certa.
2.2. Quanto al secondo profilo, deduce l’erroneità del richiamo all’art. 45 l.fall. (che rappresenta la traduzione in sede concorsuale dei principi stabiliti in materia di esecuzione individuale dagli artt. 2914 e ss. c.c.), poiché la regola posta dall’art. 2914 n. 2 c.c. – per cui «non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento» – opera solo per gli atti di cessione privi di data certa anteriore, a differenza di quello per cui è causa. In ogni caso, l’art. 45 l.fall. non disciplina il caso in cui sia fallito (come nel caso di specie) non già il creditore cedente, bensì il debitore ceduto, essendo indifferente per la curatela fallimentare che sia ammesso al passivo il cedente ovvero il cessionario; le formalità previste ai fini dell’efficacia della cessione servono invece ad individuare il soggetto (cedente o cessionario) legittimato ad azionare il credito nei confronti del fallimento del debitore ceduto. Del resto, la legge fallimentare attesta che il credito vantato verso il soggetto fallito può essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento (v. art. 56, co. 2 e art. 115 l.fall.) e la notificazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. ben può essere contenuta nel ricorso ex art. 93 l.fall.; pertanto, solo in caso di avvenuto pagamento del debitore ceduto all’originario cedente avrebbe senso accertare l’opponibilità della cessione, tenuto conto della regola posta dall’art. 1264 co. 2 c.c.
3. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
3.1. E’ sufficiente osservare al riguardo che, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. – e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento.
3.2. Ciò si desume chiaramente dalle disposizioni della legge fallimentare che prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento, stabilendo che il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, co. 2, l.fall.) o dell’espressione del voto nel concordato fallimentare (art. 127, ult.co. l.fall.), restando altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come testimonia inequivocabilmente il disposto dell’art. 115 l.fall.
3.3. E’ pertanto corretto affermare che il combinato disposto degli artt. 45 l.fall. e 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell’opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex art. 2914 e ss. c.c., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente.
3.4. Va dunque data continuità all’orientamento di questa Corte per cui, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento (Cass. 10545/2014).
4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio per nuova valutazione alla luce dei principi sopra indicati, oltre che per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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